Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 3 marzo 2004 n. 1026
Le ordinanze cautelari che sospendono l’efficacia di un provvedimento negativo non vincolano l’amministrazione a rideterminarsi sull’istanza in conformità alle aspettative dell’interessato, ma si limitano ad imporre alla stessa di riesaminare la pratica e di definirla secondo criteri diversi da quelli utilizzati nell’adozione dell’atto sospeso.
Il loro carattere sommario e ed interinale non consente di equiparare le ordinanze cautelari propulsive in nessun modo ad una pronuncia decisoria di accoglimento del ricorso e quindi neanche di considerarle idonee a determinare l’inopponibilità, all’interessato, di strumenti urbanistici sopravvenuti. Perché, infatti, gli strumenti urbanistici sopravvenuti possano ritenersi in opponibili è necessario che gli stessi siano adottati in un momento successivo a quello di notificazione della sentenza di annullamento del precedente diniego, e non nell’ipotesi in cui l’interessato, lungi dall’aver ottenuto un accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento negativo della concessione edilizia, abbia solo conseguito un’ordinanza cautelare favorevole.