Energia – Completata la riforma delle tariffe del gas

02.03.2004

Con deliberazione del 4 dicembre 2003, n. 138, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha ridotto del 2.3% il prezzo che le società di vendita di gas sono tenute obbligatoriamente ad offrire, dal 1° gennaio 2004, ai piccoli consumatori (meno di 200 mila metri cubi all’anno). Questa riduzione è il risultato dell’individuazione delle componenti di prezzo del servizio del gas e della definizione, dal 2000 ad oggi, delle tariffe per l’attività di distribuzione, trasporto, stoccaggio e commercializzazione, i quali prevedono meccanismi tariffari che incentivano l’efficienza. Con il nuovo provvedimento, l’Autorità ha trasferito ai consumatori i recuperi di efficienza verificatisi tra il 2001 e il 2003 e il 50% delle riduzioni medie registrate sul mercato all’ingrosso a partire dal 2002 per l’attività di commercializzazione. L’Autorità si riserva, entro il 31 luglio 2005, di verificare il grado di concorrenza del mercato, allo scopo di un’eventuale revoca o modifica dell’obbligo per i venditori di offrire i prezzi definiti in esito a tale provvedimento.
Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha avviato l’eliminazione dei sussidi incrociati (consumatori “sovvenzionati” da altri consumatori), riducendo mediamente di 1,18 centesimi di euro il prezzo del gas nei confronti di circa l’80% del mercato e aumentando mediamente di 0,89 centesimi di euro per il restante 20%.
(Il testo della deliberazione è reperibile sul sito:
a cura di Pasquale Vaira