Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, gli atti di gestione datoriale del rapporto di lavoro sono atti paritetici privi dell’efficacia autorativa propria degli atti amministrativi. La validità e l’efficacia dei suddetti atti devono essere accertate dal giudice del lavoro applicando le categorie civilistiche (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia); non sono, invece, applicabili le figure dell’incompetenza, dell’eccesso di potere e della valutazione di leggi proprie degli atti amministrativi.
L’atto negoziale adottato da un organo privo del necessario potere non è nullo, ma temporaneamente privo di effetti solo nei confronti dell’ente invalidamente rappresentato, che, anche solo costituendosi in giudizio, può ratificare l’operato del falsus procurator ex art. 1399, 4° co., cod. civ..