Consiglio di Stato, Sez. IV – Sentenza 17 febbraio 2004 n. 616
Per l’annullamento di una prova scritta di un concorso per copiatura non è necessaria l’individuazione del soggetto attivo della copiatura, in quanto la commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense può procedere legittimamente all’annullamento degli elaborati presentati da due o più candidati sulla base del mero accertamento della loro conformità e senza obbligo di ulteriori indagini e motivazioni, giacché l’art. 23, ultimo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – nella parte in cui dispone l’annullamento degli elaborati che risultino copiati si riferisce non solo all’ipotesi che detta conformità sia conseguente all’utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il suo elaborato fosse copiato da altri.
Per quanto concerne, inoltre, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del giudizio nell’ipotesi in cui il candidato, venga ammesso, grazie ad una pronuncia non definitiva (resa in sede cautelare o di merito non importa) a lui favorevole, agli esami orali e li superi, si deve rilevare che l’ammissione così disposta si limita a consentire la partecipazione dell’escluso alle prove orali, ma non può produrre anche gli effetti ritraibili da una pronuncia definitiva di merito, la quale soltanto, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento di annullamento della prova scritta, è in grado, da un lato, di restituire al concorrente escluso la pienezza dei diritti e, dall’altro, di costituire l’obbligo per la P.A. di attribuire allo stesso tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal superamento delle prove di esame, divenute oramai inattaccabili.
Per quanto concerne, inoltre, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del giudizio nell’ipotesi in cui il candidato, venga ammesso, grazie ad una pronuncia non definitiva (resa in sede cautelare o di merito non importa) a lui favorevole, agli esami orali e li superi, si deve rilevare che l’ammissione così disposta si limita a consentire la partecipazione dell’escluso alle prove orali, ma non può produrre anche gli effetti ritraibili da una pronuncia definitiva di merito, la quale soltanto, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento di annullamento della prova scritta, è in grado, da un lato, di restituire al concorrente escluso la pienezza dei diritti e, dall’altro, di costituire l’obbligo per la P.A. di attribuire allo stesso tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal superamento delle prove di esame, divenute oramai inattaccabili.