Condotta antisindacale nel pubblico impiego non privatizzato.

02.02.2004

L’interpretazione sistematica dell’art. 63, 3° co. d. lgs. 165/2002 con le disposizioni contenute nel 1° e nel 4° comma dello stesso articolo consente di configurare il seguente criterio di riparto della giurisdizione: le controversie inerenti alla repressione dei comportamenti antisindacali plurioffensivi relative al rapporto di impiego non contrattualizzato restano assegnate al Giudice Amministrativo.

Il mero spostamento del dirigente sindacale da una struttura ad un’altra del medesimo Ufficio non costituisce un trasferimento vero e proprio, ma solo una modalità organizzativa della prestazione di servizio e come tale non idonea ad impedire il contatto tra i dirigenti sindacali di tali strutture.

su:www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/VE_200403783_SE.doc

a cura di Andrea Pietropaoli