Legittimo il Patto di stabilità interno per Province e Comuni

26.01.2004

Corte Costituzionale, 26 gennaio 2004, n. 36

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia-Romagna avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
L’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) è impugnato:
– per contrasto con gli artt. 117 (violazione della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica), 3 (irragionevolezza dei vincoli imposti in modo uniforme a tutti gli enti), 119 (contrasto con il nuovo assetto finanziario) nella misura in cui, oltre al tradizionale vincolo alla riduzione o alla stabilità del disavanzo annuo di Province e Comuni (previsione, questa, non oggetto di impugnazione), introduce anche un limite massimo alla crescita delle spese correnti di tali enti (cui è abbinato un sistema di sanzioni in termini di riduzione ulteriore dei finanziamenti a carico del bilancio statale);
– per violazione della competenza legislativa regionale in tema di organizzazione e funzionamento degli enti locali (art. 117), nella misura in cui interviene sulle convenzioni sugli acquisti di beni e servizi e sulle altre economie di spesa degli enti locali.

Argomentazioni della Corte:
La Corte suddivide i motivi di impugnazione in due categorie: in merito alle disposizioni (art. 24, commi 2, 3, 4, 9 periodi dal secondo al quarto) volte ad introdurre limiti alla crescita delle spese correnti degli enti locali, la Corte osserva come ragioni di coordinamento finanziario non solo nazionali, ma anche comunitarie, consentano allo Stato di imporre vincoli alle politiche di bilancio. Anche se tale intervento finisce per incidere sull’autonomia di spesa degli enti locali, la natura e le finalità dei vincoli statali sono infatti tali da collocare la relativa disciplina nella competenza statale sui principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Sulla base di tali premesse, la Corte ritiene legittime sia l’introduzione di un vincolo di spesa indifferenziato per tutti gli enti locali (misura che è legata ad una certa emergenza normativa) sia la discrezionalità del legislatore in merito alla scelta del parametro di riferimento per determinare il nuovo vincolo di spesa.
In merito alla disposizioni (art. 24, commi 6, 7 e 8) sulle convenzioni per gli acquisti e sulle esternalizzazioni di servizi, la Corte rileva come l’adesione alle convenzioni rappresenti una previsione meramente facoltizzante, mentre l’obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni come base d’asta per gli acquisti autonomi degli enti locali, nonché l’obbligo per gli enti locali di promuovere l’esternalizzazione dei servizi possono essere fatti rientrare nella discrezionalità del legislatore statale sulla determinazione dei principi in materia di coordinamento.
Da queste considerazioni, la Corte ricava anche la legittimità sia del primo periodo del comma 9 dell’art. 24, che – in correlazione alla predette misure – dispone la riduzione in misura fissa dei trasferimenti a tutti gli enti locali per gli anni dal 2002 al 2004, sia della disposizione del comma 13, che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stabilire con decreto ministeriale il prospetto delle informazioni che gli enti locali devono trasmettere al Ministro stesso (la Corte specifica infatti che il suddetto decreto ministeriale deve intendersi non come espressione di un potere regolamentare al di fuori delle materie di competenza esclusiva statale, ma solo come strumento che consente di definire in modo omogeneo le modalità tecniche di attuazione degli obblighi informativi).

Decisione della Corte:
La Corte dichiara infondate tutte le censure sollevate dalle ricorrenti e cessata la materia del contendere in ordine alla questione di cui all’art. 24, comma 9 – periodi dal secondo al quarto.

Giurisprudenza richiamata:
– Sul contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale e locale ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: Corte Costituzionale, sent. n. 507 del 2000;
– Sugli obblighi informativi degli enti territoriali nei confronti dei ministeri centrali, che di per sé non ledono l’autonomia: Corte Costituzionale, sentt. n. 412 del 1994 e n.421 del 1998.

a cura di Elena Griglio