L’immunità delle “alte cariche” e la lesione del diritto di difesa: la pronuncia della Corte sulla legge n.140 del 2003

20.01.2004

Corte costituzionale, 20 gennaio 2004, n.24

Giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 2003, n.140 (“Disposizioni per l’attuazione dell’art.68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”) promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Silvio Berlusconi.

Norme impugnate e parametri costituzionali
La norma impugnata, fatti salvi gli artt. 90 e 96 della Costituzione, dispone la sospensione, dall’entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Corte costituzionale, in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime.
Secondo il giudice rimettente la norma è da ritenersi illegittima sulla base dei seguenti parametri costituzionali:
– artt. 3 e 112: in quanto la norma censurata, nello stabilire per i processi suindicati la sospensione automatica, generalizzata e senza prefissione di un terminale, violerebbe il principio di uguaglianza e di obbligatorietà dell’azione penale
– artt. 68, 90, 96, 138: in quanto la norma impugnata, attribuendo alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalla Costituzione, verrebbe, anche in violazione dell’art.138, a modificare illegittimamente le disposizioni contenute negli artt.68, 90 e 96
– artt.24, 111, 117: in quanto la norma oggetto del ricorso non consente l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato e delle parti civili, in contrasto anche con la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Argomentazioni della Corte
La Corte dichiara la questione fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La violazione di tali articoli trae fondamento dalla circostanza per cui l’automatismo generalizzato della sospensione dei processi previsto dalla norma censurata incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito. Anche sotto altro profilo viene violato l’art.3, Cost., dal momento che la norma censurata accomuna in un’unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il rifilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle camere, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti.

Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità dell’art.1, comma 2 e, in via consequenziale, dei commi 1 e 3 della legge n.140 del 2003

Commenti disponibili on-line
S.CURRERI, Prime riflessioni sulla sentenza 20 gennaio 2004, n.24 della Corte costituzionale, disponibile nel Forum di Quaderni costituzionali
A. PUGIOTTO, Sull’immunità delle “alte cariche” una sentenza di “mezzi silenzi”, disponibile nel Forum di Quaderni costituzionali

a cura di Chiara Aquili