Sulla definizione di alcune rilevanti competenze statali in materia di agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione

13.01.2004

Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004, n.12

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri costituzionali
Gli articoli 52, comma 39 (recante incentivazioni a favore degli allevamenti ippici per lo sviluppo dell’ippoterapia ed il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori), 64 (che pone una disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di impianto abusivo di vigneti) e 66 (sugli interventi per fronteggiare l’emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina – cosiddetta “mucca pazza”) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono impugnati per violazione degli articoli 117, 118, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione

Argomentazioni della Corte
Gli interventi disposti con l’art. 52 sono riconducibili, in parte, all’incentivazione della ippoterapia, oggetto estraneo alla materia “agricoltura” e riconducibile piuttosto alla materia “tutela della salute”, e, per altra parte, al miglioramento genetico dei trottatori e galoppatori, che è invece ascrivibile alla materia “agricoltura”. Entrambi i profili di competenza non risultano comunque espressione di una potestà esclusiva statale. Fatte queste premesse, la Corte osserva come la definizione dei contributi massimi destinati agli allevamenti ippici per lo sviluppo dell’ippoterapia non possa essere configurata come norma di principio; altrettanto esorbitante dai limiti posti dall’art. 117 è peraltro la stessa attribuzione di una potestà regolamentare attuativa al Ministero dell’economia e delle finanze in relazione agli oggetti ivi disciplinati.
In merito all’art.64 impugnato, la Corte ricorda che la competenza sanzionatoria amministrativa non rappresenta una materia a sé, ma deve essere inquadrata nell’ambito delle materia sostanziali cui fa riferimento. Nel caso in esame, l’impianto di vigneti non rientra nella competenze legislative statali, bensì rappresenta il “nocciolo duro” della competenza residuale regionale in materia di agricoltura.
Sugli interventi per fronteggiare l’emergenza della “mucca pazza”, la Corte evidenzia invece che le iniziative previste dall’art.66 sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale “profilassi internazionale” e che le medesime trovano giustificazione anche sul piano amministrativo in virtù delle esigenze di carattere unitario ad esse sottostanti e del principio di adeguatezza.

Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. n. 52, comma 39 e 64 della legge n. 448 del 2001 in quanto lesivi delle competenze legislative delle Regioni in materia di agricoltura e di tutela della salute.
La Corte dichiara viceversa non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 66 della legge n. 448/01, le cui disposizioni trovano giustificazione nella competenza di legislazione esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla configurazione della competenza sanzionatoria amministrativa non come materia a sé, ma come disciplina che accede alle materie sostanziali: Corte Costituzionale, sentt. n. 361 del 2003; n.28 del 1996; n.85 e 187 del 1996; n.115 del 1995; n.60 del 1993.

a cura di Elena Griglio