Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n.9
Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’art.3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.420, promosso con ricorso della Regione Toscana
Norme impugnate e parametri costituzionali
La norma oggetto del conflitto stabilisce che il titolo di restauratore possa essere risconosciuto soltanto a chi abbia frequentato e concluso un corso, almeno quadriennale, presso una scuola statale. La Regione ricorrente sostiene, in via principale, che con la norma impugnata lo Stato ha invaso la sua sfera di competenza legislativa residuale in materia di formazione professionale (art.117, comma IV, Cost.). In via subordinata, la Regione Toscana ritiene che la norma oggetto del conflitto, non tenendo conto della posizione di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, stavano già frequentando scuole regionali, contrasterebbe con gli artt. 3 e 97, Cost.
Argomentazioni della Corte
Lo Stato, vantando una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (art.117, comma II, Cost.), è competente in ordine alla disciplina del restauro che costitutisce una delle attività fondamentali in cui detta tutela si esplica. Il restauro si sostanzia infatti nell’intervento diretto sul bene volto a manterne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e protezione dei suoi valori culturali. Lo Stato è pertanto competente a individuare altresì i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che, in forza della riserva di competenza di cui all’art.117, comma 2, lettera s), Cost., spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro.