Modalità di finanziamento delle funzioni amministrative degli enti locali Corte costituzionale, 10-16 gennaio 2004, n. 16

13.01.2004

Corte costituzionale, 10-16 gennaio 2004, n. 16

La Regione Umbria ha impugnato numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), tra cui l’art.25, comma 10, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione.
La norma in questione prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un Fondo per il 2002, destinato a durare negli esercizi successivi, volto a finanziare l’adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio da parte dei Comuni, con particolari tutele per i Comuni delle Regioni meridionali. La ricorrente lamenta una lesione delle competenze legislative regionali, posto che la materia rientrerebbe nel “governo del territorio”, che ai sensi dell’art.117, comma terzo, della Costituzione, è materia concorrente; una violazione del divieto di attribuzione di potestà regolamentare allo Stato in materie in cui esso non ha competenza legislativa esclusiva; la violazione del principio di leale collaborazione, dato che non è previsto alcun ruolo della Regione nella definizione dei Comuni beneficiari, nella ripartizione del Fondo, nella disciplina attuativa; in ultimo, la lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni, poiché il finanziamento in questione sottrarrebbe trasferimenti finanziari alle Regioni.

La Corte costituzionale sentenzia l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La natura del Fondo in esame deve essere analizzata alla luce del nuovo quadro costituzionale, in cui lo Stato non è più competente a determinare le “funzioni” degli enti locali, ma può solo disciplinarne le “funzioni fondamentali” in base all’art.117, secondo comma, lett.p) della Costituzione.
A ciò si aggiunge che, in virtù del nuovo art.119 della Costituzione, non sono ammissibili interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, specialmente in materie la cui disciplina spetta alla legge regionale, tra cui, appunto, il “governo del territorio”. La norma impugnata escluderebbe qualsiasi forma di partecipazione delle Regioni, in quanto ai fini della individuazione delle modalità di intervento e della ripartizione del Fondo, menziona solo il parere della Conferenza Stato – Città, in cui non sono presenti delegati regionali. In tema di spesa e di trasferimento di risorse dal bilancio statale, lo Stato può disporre i trasferimenti senza vincolo di destinazione coinvolgendo necessariamente le Regioni e rispettando l’autonomia di spesa degli enti locali.
Ad opinione del giudice costituzionale, l’intervento previsto dalla norma citata non potrebbe rientrare nella disciplina degli interventi speciali previsti all’art.119, quinto comma, della Costituzione, in quanto questi devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni degli enti locali, devono riferirsi alle finalità di perequazione e garanzia e indirizzarsi a determinati Comuni o altri enti. Ove tale finanziamento non sia rispettoso di questi criteri, si configurerebbe come un illegittimo strumento di ingerenza governativa nell’esercizio di funzioni degli enti locali. Se in tema di tributi locali è necessario un intervento transitorio del legislatore statale non potendosi ammettere, allo stato attuale, l’esplicazione della potestà impositiva regionale (sentt. n.. 296, 297, 311 del 2003 e la sent. n.37 del 2004), sul fronte della spesa, lo stato può già conformarsi al nuovo riparto di competenze, prevedendo trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica.
La Corte non ritiene fondata neanche la giustificazione per cui la previsione del Fondo sarebbe ispirata alla necessità di determinare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” di cui all’art.117, comma secondo, lett.m) della Costituzione, in quanto l’interesse nazionale non agisce più come limite all’intervento legislativo regionale e le generiche finalità del Fondo non riguardano la garanzia di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti delle persone.

a cura di Rosella Di Cesare