Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n.2
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, comma 1 lettera i), 38, comma 1, lettere a) e e), comma 2, 50, comma 5, della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Norme impugnate e parametri costituzionali
Il Governo, in riferimento alle disposizione impugnate, ha proposto le seguenti censure:
– art.33, il quale, disciplinando la elezione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta da parte del corpo elettorale e la loro successiva designazione da parte del Consiglio regionale nella prima seduta, a meno di un automatico scioglimento del Consiglio stesso, nonché prevedendo che il Vice Presidente subentri nella carica al Presidente in caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte, violerebbe gli artt.122, ult. Comma, e 126, comma 3, Cost. Ciò in quanto, malgrado un meccanismo di elezione sostanzialmente a suffragio universale e diretto, si verrebbe ad eludere il principio simul stabunt simul cadent, che è derogabile solo se a livello statutario si operi una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto. Tale disposizione violerebbe altresì l’art.122, comma 1, Cost., perché, prescrivendo analiticamente che “i candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Giunta regionale sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale” inciderebbe inevitabilmente sulla materia elettorale, riservata alla legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
– art.34, comma 1, lettera i), il quale, nell’attribuire l’esercizio della potestà regolamentare al Consiglio regionale nel caso dei regolamenti di attuazione o di integrazione in materie di legislazione esclusiva dello Stato da questo delegati alle Regioni, violerebbe l’art.121, Cost., che attribuisce l’esercizio del potere regolamentare della Regione alla Giunta regionale
– art.38, comma 1, lettere a) e e), il quale, disciplinando alcuni aspetti della materia elettorale, contrasterebbe con l’art.122, comma 1, Cost., che pone una riserva di legge regionale in materia.
– art.50, comma 5, in quanto, attribuendo alla potestà statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina del regime contrattualistico dei dirigenti regionali, violerebbe l’art.117, comma 2, lettera l), Cost., il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia “ordinamento civile” cui sarebbero riconducibili gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro e quindi anche dell’attuale rapporto di pubblico impiego, oltre che la disciplina del diritto sindacale.
Argomentazioni della Corte
In riferimento al primo rilievo di costituzionalità sollevato, la Corte osserva che il sistema configurato nell’art.33 del testo statutario appare caratterizzato da un meccanismo di elezione diretta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta “del tutto analogo” a quello disciplinato per il solo Presidente dall’art.5 della legge cost. n.1 del 1999, salva la diversità che la preposizione alla carica consegue non alla mera proclamazione dei risultati elettorali, ma alla nomina da parte del Consiglio regionale: tale diversità appare tuttavia “essenzialmente formale” se si considera che, ai sensi dell’art.33, il Consiglio regionale procede “sulla base dell’investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta” e che “la mancata nomina del presidente e del Vice Presidente indicati nel corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale”. Ciò porta a ritenere che il Consiglio regionale sia anche “giuridicamente vincolato” ad uniformarsi alla scelta compiuta dal corpo elettorale, a pena del suo stesso scioglimento. Pertanto l’art.33, configurando un procedimento di sostanziale elezione diretta del Presidente e prevedendo che il Vice Presidente subentri a quest’ultimo nella carica in caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente, è da ritenersi illegittimo in relazione agli artt.126, comma 3, e 122, comma 5, dal cui combinato disposto si ricava che lo statuto regionale può discostarsi dal principio simul stabunt simul cadent esclusivamente nel caso in cui venga previsto un sistema di elezione del Presidente diverso da quello a suffragio universale. Al tempo stesso il primo comma dell’art.33, prescrivendo analiticamente che “i candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Giunta regionale sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale”, invade in modo palese l’area legislativa riservata dal primo comma dell’art.122, Cost., alla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
In relazione alla seconda censura sollevata, la Corte ribadisce che l’art.121, Cost., come riscritto dalla legge cost. n.1 del 1999, affida pienamente allo Statuto la disciplina della funzione regolamentare la quale può essere anche assai articolata, a seconda delle diverse tipologie di fonti regolamentari.
Quanto alla censura di illegittimità relativa all’art.38, comma 1, lettere a) ed e), la Corte afferma che non si può pretendere, in nome della competenza statutaria in tema di “forma di governo” di discplinare la materia elettorale tramite disposizioni statutarie, dal momento che il primo comma dell’art.123 ed il primo comma dell’art.122 sono disposizioni tra loro pariordinate: anche se sul piano concettuale può sostenersi che la determinazione della forma di governo può comprendere la legislazione elettorale, occorre prendere atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente, “la potestà legislativa elettorale è stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello Statuto regionale e che quindi lo Statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale”. Sono pertanto inammissibili le norme statutarie che, come nel caso dell’art.38, comma 1, lettera a), determinano, almeno in parte, il sistema di elezione, o che, come nella lettera e) del comma 1 dell’art.38, determinano in modo diverso dall’art.122, comma 1, Cost., quanto dovrà essere disciplinato dal legislatore regionale sulla base dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
Con riferimento all’ultima censura di illegittimità costituzionale sollevata, la Corte osserva che la stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza non esclude una, seppur ridotta, competenza normativa regionale in materia, dal momento che anzi prevede espressamente che “le Regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare (…) adeguano ai principi dell’art.4 e del presente Capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità” (art.27, comma 1, d.lgs. n.165 del 2001).
Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità dell’art.33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e dell’art.38, comma 1, lettere a) ed e) della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria
Giurisprudenza richiamata
– Sulla vincolatività nei confronti delle Regioni della intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici: sent. n.314 del 2003 e sent. n.274 del 2003
– Sulla definzione dello Statuto quale “speciale legge regionale caratterizzata da una particolare procedura di adozione e di controllo”: sent. n.304 del 2002
– Sula rapporto tra la potestà statutaria e i suoi limiti: sent. n. 313 del 2003 e sent. n.196 del 2003
Commenti disponibili on-line:
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