Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004, n.13
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Emilia-Romagna avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri costituzionali
L’articolo 22, commi 3 e 4 della legge 28 dicembre 2001, n.448 viene impugnato per violazione degli articoli 117 (lesione delle attribuzioni legislative regionali in materia di istruzione) e 118, primo comma (in relazione ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza) della Costituzione
Argomentazioni della Corte
La Corte, essendo chiamata a verificare se l’attribuzione ad un organo statale del compito di distribuire a livello regionale il personale docente fra le varie istituzioni scolastiche (di cui all’art.22, comma 3 della norma impugnata) rientri tra i principi organizzativi in materia di istruzione o tra le relative norme di dettaglio, evidenzia come, nel nuovo assetto costituzionale, nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, il legittimo ambito di esercizio della legislazione regionale debba essere individuato nella programmazione della rete scolastica. L’esercizio di tale funzione include anche una competenza in materia di distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, competenza che non può essere scorporata dalla programmazione della rete scolastica ed attribuita alla potestà esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione. In via transitoria, ed in ottemperanza al principio di continuità dell’ordinamento applicato alla garanzia di un servizio pubblico essenziale quale quello dell’istruzione, è tuttavia necessario che la norma impugnata possa continuare a trovare applicazione finché le Regioni non si saranno dotate di una disciplina tale da garantire il compiuto esercizio della funzione di distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze di erogazione in modo continuativo del servizio.
Rispondendo alla seconda censura della ricorrente, quella riferita all’art. 22, c. 4 della l. n.448 del 2001, la Corte, tralasciando il problema della legittimazione di una Regione a censurare leggi statali ritenute lesive dell’autonomia scolastica, specifica che quest’ultima non deve essere intesa come incondizionata libertà di autodeterminazione, ma richiede solo la predisposizione di adeguati spazi di intervento a favore delle istituzioni scolastiche da parte sia della legislazione statale che regionale.
Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.22, comma 3 della legge n. 448 del 2001 nella misura in cui, attribuendo ad un organo statale la distribuzione, nell’ambito regionale, del personale docente tra le istituzioni scolastiche, risulta lesivo della potestà concorrente regionale in materia di istruzione, riconoscendo tuttavia alla disposizione applicazione cedevole.
La Corte dichiara viceversa non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art.22, comma 4 della legge n. 448 del 2001, specificando che la regola della preferenza dei docenti in servizio nell’istituzione scolastica nell’assegnazione delle frazioni delle ore aggiuntive di insegnamento fino al massimo delle ore contrattualmente fissate rappresenta un principio fondamentale che rientra nelle competenze legislative dello Stato.
Giurisprudenza richiamata:
– sul principio di continuità dell’ordinamento nell’avvicendamento delle competenze costituzionali dello Stato e delle Regioni: Corte Costituzionale, sent. n. 13 del 1974 e n. 376 del 2002
Commenti disponibili on-line:
– R.Dickmann, La Corte amplia la portata del principio di continuità (osservazioni a Corte Cost., 13 ggenaio 2004, n.13), disponibile sulla Rivista telematica Federalismi.it, n.2/2004
– A.Poggi, Un altro pezzo del “mosaico”: una sentenza importante per la definizione del contenuto della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione, disponibile sulla Rivista telematica Federalismi.it, n.3/2004
– R. Nardello, Gli organici di istituto dopo la sentenza della Corte Costituzionale: prospettive, disponibile sul sito dell’Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola del Veneto, www.anp.sis.it/organ.sent.corte.doc