La Corte ammette i poteri sostitutivi regionali Corte costituzionale, 20-27 gennaio 2004, n.43

13.01.2004

Corte costituzionale, 20-27 gennaio 2004, n.43

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, 90, comma 1, 91, comma 8 della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n.33 (Testo unico delle leggi in materia di turismo).
Ad eccezione della questione relativa all’art.91, comma 8, la Corte ha ritenuto inammissibili le altre questioni per difetto della determinazione governativa, in quanto la delibera del Consiglio dei Ministri indica in maniera generica l’impugnazione della legge regionale 4 novembre 2002, n.33, mentre la relazione del Dipartimento per gli affari regionali, allegata al verbale del Consiglio dei Ministri, dichiara di censurare solo una disposizione, cioè l’art.91, comma 8, in tema di potere sostitutivo delle Regioni nei confronti dei Comuni.
Tale disposizione prevede che la Regione possa nominare un commissario ad acta nel caso di inadempienza del Comune rispetto alla modifica degli strumenti urbanistici nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del testo unico.
Secondo la difesa erariale tale norma contrasta con il combinato disposto degli articoli 120, 114 e 117 della Costituzione, in base al quale solo il Governo ha la possibilità di sostituirsi agli organi degli enti locali attraverso una procedura che può essere disciplinata solo dalla legge statale, in virtù di un principio di uniformità nelle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi e di riserva di legge statale in materia.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art.91, comma 8. Il nuovo articolo 120 della Costituzione giustifica il potere sostitutivo del Governo in relazione a determinate ipotesi correlate ad interessi essenziali la cui responsabilità spetta allo Stato – il rispetto di obblighi internazionali, e comunitari, la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, l’unità giuridica ed economica. In questi casi, a prescindere dal riparto delle competenze, il Governo può sempre agire per garantire tali interessi. Tuttavia, argomenta la Corte, l’art.120 non può essere interpretato in modo da esaurire tutte le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, in quanto quelle che fanno capo al Governo si riferiscono a situazioni straordinarie, mentre è impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi. Non si può ammettere, dunque, una riserva di legge statale nella disciplina dell’esercizio di ulteriori poteri sostitutivi; da ciò discende che, ai sensi dell’art.117, terzo e quarto comma, e dell’art.118, primo e secondo comma, della Costituzione, la legge regionale, nelle materie di sua competenza, può prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori.
Il giudice delle leggi precisa però che il potere sostitutivo regionale deve sottostare agli stessi limiti e criteri previsti per l’intervento statale, i quali sono stati elaborati nella precedenza giurisprudenza costituzionale1 .

1 Sul punto si vedano le sentenze n.338 del 1989, n.17 del 1988, n. 460 del 1989, n.342 del 1994, n.313 del 2003, n.153 del 1986, n. 416 del 1995 e l’ordinanza n.53 del 2003.

a cura di Rosella Di Cesare