L’interpretazione della locuzione “amministrazioni pubbliche” all’interno del novellato quadro costituzionale

13.01.2004

Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n.3

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n.448, promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna

Norme impugnate e parametri costituzionali
La norma impugnata prevede che le “amministrazioni pubbliche” promuovano iniziative di alta formazione del proprio personale e che, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all’aggiornamento e alla formazione del personale, eroghino altresì borse di studio. Ad avviso del ricorrente la suddetta disposizione, non riferendosi esclusivamente alle “amministrazioni statali o di enti nazionali”, violerebbe l’art.117, comma II, Cost, il quale riserva allo Stato la sola disciplina in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

Argomentazioni della Corte
La locuzione “amministrazioni pubbliche”, se inserita all’interno di un articolo il quale fa espresso riferimento alle “amministrazioni dello Stato” è da interpretarsi quale sinonimo di “amministrazioni statali”, in piena conformità al dettato costituzionale il quale, all’art.117, comma 2, lettera g), assegna in via esclusiva alla competenza legislativa statale la disciplina in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

Decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la censura sollevata in quanto la norma impugnata si inserisce all’interno di un articolo il quale si apre, al comma 1, con un espresso riferimento alle “amministrazioni dello Stato”.

a cura di Chiara Aquili