Stabilite le norme affinché gli uffici coprano i fabbisogni con materiali riciclati

05.01.2004

Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 (in G. U. n. 180 del 5 agosto 2003, n. 180.
Definisce, ai sensi dell’art. 52, comma 56 della legge 448/2001 (finanziaria 2002), le regole necessarie alle regioni per adottare disposizioni che garantiscano la copertura con materiale riciclato del 30% del fabbisogno annuale dei manufatti per gli uffici degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, anche per la gestione di servizi. Questi ultimi, quindi, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotti, devono coprire almeno il 30% del fabbisogno con beni e manufatti ottenuti con materiale riciclato.
a cura di Corrado Cardoni