La Corte e il federalismo fiscale 2

30.12.2003

Corte Costituzionale, 30 dicembre 2003 n. 376

Nell’ambito della disciplina delle condizioni e dei limiti di accesso degli Enti Locali al mercato dei capitali, che rientra principalmente nella materia “coordinamento della finanza pubblica”e, in parte, nella materia “tutela del risparmio e mercati finanziari”, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze dettare non solo le norme fondamentali, ma anche le misure tecniche per coordinare l’accesso al mercato degli Enti Locali, fermo restando che il Ministero non può incidere sulle scelte autonome di Comuni e Province sull’impiego delle risorse, né adottare trattamenti di favore a vantaggio di un singolo Ente Locale.

Giudizi di legittimità costituzionale dell’art.41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002”, promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria.

Le Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato l’art. 41 della legge finanziaria 2002, nella misura in cui, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di coordinare l’accesso al mercato dei capitali degli Enti Locali, delegando ad un decreto ministeriale il compito di definire il contenuto e le modalità di tale coordinamento.
A detta delle ricorrenti, le norme impugnate violerebbero l’art. 117, III comma (trattandosi di potestà concorrente o addirittura, secondo l’argomentazione della Regione Marche, residuale), l’art. 117, VI comma (per l’attribuzione al Ministro di potestà regolamentare) e l’art. 119 (in relazione all’autonomia finanziaria) della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione,
La Corte giudica la questione infondata: la disciplina delle condizioni e dei limiti di accesso degli Enti Locali al mercato dei capitali rientra principalmente nella materia “coordinamento della finanza pubblica”, di potestà concorrente, e, in parte, nella materia “tutela del risparmio e mercati finanziari”, di potestà esclusiva statale.
In relazione al coordinamento della finanza pubblica, la Corte, riconoscendone il carattere “finalistico”, giunge ad ammettere che a livello statale si collocano non solo la determinazione delle norme fondamentali, ma anche i poteri puntuali – di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo – necessari per le finalità di coordinamento. In questo senso circoscritto deve intendersi, secondo la Corte, il riferimento di cui all’articolo 41, I comma al “contenuto” del coordinamento.
In conclusione, al Ministero spetta dettare le misure tecniche per coordinare l’accesso al mercato degli Enti Locali, ma non anche incidere sulle scelte autonome di questi ultimi sull’impiego delle risorse, né adottare trattamenti di favore a vantaggio di un singolo Ente Locale.
A questo riguardo, la Corte riconosce al parere della Conferenza Unificata sul coordinamento statale nel settore il ruolo di vera e propria garanzia procedimentale, in sé sufficiente ad evitare eventuali lesioni dell’autonomia degli enti territoriali.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’obbligo di comunicazione periodica al Ministero dei dati relativi alla situazione finanziaria degli enti locali, che, espressione di un coordinamento meramente informativo, non è tale da pregiudicare l’autonomia di azione degli enti medesimi: Corte Costituzionale, sent. n.279 del 2002; n.412 del 1994, n.421 del 1998.

a cura di Elena Griglio