Corte costituzionale, 19 dicembre 2003 n.361
E’ legittima la disposizione contenuta nell’art.52, comma II, della legge n.448 del 2001, competendo allo Stato la determinazione delle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di fumo e per la mancata esposizione, da parte di coloro cui compete, degli avvisi riportanti il divieto medesimo
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.52, comma II, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).
La Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.52, comma II, della legge n.448 del 2001 il quale modifica le sanzioni amministrative già previste dall’art.7 della legge 11 novembre 1975, n.584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), per la violazione del divieto di fumo e per la mancata esposizione, da parte di coloro cui compete, degli avvisi riportanti il divieto medesimo.
Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata attiene alla materia “tutela della salute”, attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art.117, comma III, Cost., con la conseguenza che allo Stato è da ritenersi spettante la fissazione dei soli principi fondamentali della disciplina della materia e non già la determinazione delle sanzioni amministrative concretamente applicabili per le singoli violazioni. Tale determinazione, infatti, costituendo disciplina di dettaglio, rientrerebbe nella competenza legislativa regionale.
Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, sostiene l’infondatezza del ricorso nell’assunto che la normativa in questione non rientra nell’ambito della tutela della salute, ma “ha una valenza che trascende tale ambito, ponendosi come inerente ai rapporti tra lo Stato e l’Unione europea”.
La Corte dichiara la questione non fondata osservando che il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare rientra certamente nella disponibilità del legislatore statale. Ad essa, di conseguenza, deve ritenersi rimesso altresì il potere di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti: sussiste infatti un parallelismo, in numerosi occasioni affermato dalla Corte, il quale comporta che la determinazione delle sanzioni sia nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la predeterminazione delle fattispecie da sanzionare.
Per tali ragioni la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.52, comma II, della legge 28 dicembre 2001, n.448.
Giurisprudenza richiamata:
– Sul parallelismo tra la competenza a predeterminare le fattispecie da sanzionare e la competenza a determinare la sanzioni: Corte cost., sentenze n.103 del 2003, n.187, n.85 e n.28 del 1996, n.60 del 1993 e n.1034 del 1988