Rimane allo Stato la competenza legislativa in ordine alla individuazione e definizione delle figure professionali sanitarie

12.12.2003

Corte costituzionale, 12 dicembre 2003 n.353

E’ illegittima la legge della Regione Piemonte n.25 del 2002 nella parte in cui reca la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, così violando il principio fondamentale che riserva allo Stato la individuazione e definizione delle varie figure professionali sanitarie.

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n.25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali) promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte n.25 del 2002 la quale reca la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, quali la agopuntura, la fitoterapia, la omeopatia e la omotossicologia, che espressamente riconosce al dichiarato scopo di favorire la libertà di scelta del paziente, nell’ottica del pluralismo scientifico.
Ad avviso del ricorrente il riconoscimento “regionale” di professioni aventi ad oggetto l’esercizio di pratiche terapeutiche “non convenzionali”, non ancora previste ed istituite dalle norme statali, eccederebbe la competenza della Regione, così come violerebbe i limiti della competenza regionale previsti dall’art.117, comma III, Cost., dal momento che sarebbe riservata alla legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali attinenti all’individuazione, nell’ambito della materia “sanità”, delle figure professionali di operatori di pratiche terapeutiche non convenzionali. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato sarebbero inoltre stati violati anche i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libera circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro poiché le direttive comunitarie in materia non consentirebbero che l’istituzione di nuove figure professionali non sia garantita in tutto il territorio statale , realizzandosi altrimenti “trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro stato membro”.
Ad avviso della Corte la questione è fondata.
L’oggetto della questione di legittimità in esame va infatti ricondotto alla materia delle professioni sanitarie la quale è da ritenersi riservata, ai sensi dell’art.117, comma III, Cost., alla competenza concorrente. La Regione è pertanto vincolata al rispetto dei principi fondamentali i quali, non essendone stati formulati fino ad ora di nuovi, sono quelli risultanti dalla legislazione statale in vigore. In una tale prospettiva è quindi indubbio che la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie sia vincolata al rispetto del principio, vigente nel nostro ordinamento ai sensi dell’art.6 el d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, è riservata allo Stato.
Per tali motivi la disposizione impugnata, venendo ad incidere su aspetti essenziali della disciplina degli operatori sanitari senza rispettare il principio fondamentale che riserva allo Stato la individuazione e la definizione delle varie figure professionali sanitarie, è dichiarata illegittima, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.

a cura di Chiara Aquili