E’ legittima la disposizione che autorizza il Ministero del lavoro ad avvalersi di Italia Lavoro s.p.a. per la promozione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro.

10.12.2003

Corte costituzionale, 10 dicembre 2003 n.363

E’ legittima la disposizione, contenuta nell’art.30 della legge n.448 del 2001, la quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga di una specifica società, Italia Lavoro s.p.a., per “la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego” e che a tale società siano assegnate con provvedimento amministrativo “funzioni, servizi e risorse” relativi ai compiti conferiti.

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.30 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso con ricorso delle regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana.

Le Regioni Marche, Emilia-Romagna, e Toscana hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.30 della legge n.448 del 2001, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga di una specifica società, Italia Lavoro s.p.a., per “la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego” e che a tale società siano assegnate con provvedimento amministrativo “funzioni, servizi e risorse” relativi ai compiti conferiti.
Ad avviso dei ricorrenti la disposizione impugnata violerebbe la competenza regionale in quanto inciderebbe su una materia che l’art.117, Cost., affida alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Peraltro, anche ove si volesse ritenere che la norma impugnata si collochi nell’ambito della materia “tutela e sicurezza del lavoro”, per la quale la Costituzione dispone la competenza concorrente, la norma in questione sarebbe comunque lesiva della sfera di competenza regionale in quanto esorbiterebbe dal limite dei principi fondamentali affidati alla legislazione statale. La disposizione impugnata, lamentano i ricorrenti, violerebbe altresì l’art.118, Cost., dal momento che l’attribuzione di funzioni amministrative concernenti la promozione di politiche attive del lavoro ad una struttura ministeriale (e per essa alla società Italia Lavoro s.p.a.) determinerebbe una violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Da ultimo, l’attribuzione alla società Italia Lavoro, anziché alle Regioni, di risorse finanziarie per l’esercizio di dette funzioni, violerebbe l’autonomia finanziaria regionale.
Preliminarmente, la Corte osserva che Italia Lavoro s.p.a. è una speciale società per azioni a capitale interamente pubblico nei cui confronti il Ministro del Tesoro esercita i diritti di azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali. I compiti svolti da tali società consistono, sulla base della normativa vigente, essenzialmente nella prestazione di servizi finalizzati alla promozione dell’occupazione sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle situazioni più svantaggiate.
Movendo da tale premessa la Corte dichiara la questione non fondata.
In relazione alla censura sollevata in riferimento all’art.117, Cost., la Corte osserva che la disposizione censurata si limita a regolare, nell’ambito della competenza statale di cui all’art.117, comma II, lettera g (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”), i rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed Italia Lavoro s.p.a. della quale il primo è autorizzato ad avvalersi anche mediante la assegnazione diretta di funzioni, servizi e risorse al fine della promozione e della gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego.
Quanto alla questione sollevata in riferimento all’art.118, Cost., la Corte afferma che dalla formulazione testuale della disposizione impugnata appare evidente che il Ministro potrà attribuire ad Italia Lavoro esclusivamente compiti di competenza dello Stato e non, viceversa, funzioni che, in forza del vigente ordinamento costituzionale, spettano alla competenza regionale.
Infine, il rigetto della terza censura sollevata in riferimento all’art.119, Cost., appare direttamente conseguente delle argomentazioni svolte. Infatti, riconosciuta allo Stato la possibilità di operare nell’ambito delle politiche attive del lavoro, in conformità con le prescrizioni di cui all’art.118, Cost., non si può non ritenere che lo Stato possa destinare s tali funzioni le necessarie risorse finanziarie senza che ciò costituisca una indebita sottrazione di tali risorse al sistema delle autonomie.
Per tali motivi la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.30 della legge n.448 del 2001.

a cura di Chiara Aquili