Consiglio di Stato, 2 dicembre 2002, n. 6615.
Affinché si possano retribuire le mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico (art. 52, d.lgs. n. 165/01), occorrono sia un’espressa previsione normativa che tre presupposti individuati dal Consiglio di Stato, quali: il preventivo provvedimento di incarico, (salvo gli obblighi sostitutivi posti dall’art. 7 D.P.R. 27.3.1969 n. 128 limitatamente al personale medico con qualifica di aiuto per la sostituzione del primario), la disponibilità del relativo posto in organico e l’incarico deve avere ad oggetto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore.
Nel settore sanitario (nello specifico si trattava di svolgimento delle mansioni superiori di coadiutore sanitario per il periodo 20.12.1990-2.6.1993) al personale medico è inoltre applicabile la ulteriore disciplina di cui all’art. 121, del D.P.R. 28.12.1990 n. 384, ancor più restrittiva, in quanto, oltre ai requisiti suesposti “ha previsto in via eccezionale, per il periodo eccedente i sessanta giorni, un compenso commisurato alla differenza tra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza, ed ha espressamente limitato a sei mesi detto compenso, precisando che al termine di tale periodo le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili, comminando, in caso di inosservanza di tali prescrizioni, la nullità dei relativi atti e la responsabilità personale degli amministratori”.