Il rapporto tra comuni e regioni speciali al vaglio della Consulta Corte Costituzionale, 26 novembre 2002, n. 478

26.11.2003

Corte Costituzionale, 26 novembre 2002, n. 478

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 149 del d. lgs. 490/99 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e dell’art. 14 della l. r. n. 10/91 della Regione Sicilia, promosso dal Tar Sicilia nell’ambito del giudizio relativo al decreto del 23/02/01 con cui l’Assessore ai beni culturali e ambientali della Regione Sicilia ha approvato il piano territoriale paesistico delle Isole Eolie.

Il Tar solleva la questione di legittimità delle norme in oggetto, dubitando del fatto che queste non prevedano adeguate forme di partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani paesistici e che violino pertanto gli articoli 5 e 128 della Costituzione.

La Corte dichiara anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità della questione che deriverebbe dall’avere, il giudice a quo, invocato come parametro di costituzionalità l’art. 128 della Costituzione ora abrogato a seguito della riforma del Titolo V, ribadendo come sia sufficiente il riferimento all’art. 5 a instaurare validamente il giudizio in virtù della sua natura di principio generale applicabile quindi anche a una regione speciale come la Sicilia.

Nel merito la Corte dichiara infondata la questione e pur ribadendo che la particolare condizione di autonomia di cui gode la Sicilia non costituisce eccezione al principio per cui la disciplina legislativa, sia statale che regionale, non potrà mai escludere o estromettere del tutto i comuni dalle decisioni riguardanti il proprio territorio, afferma che nel caso di specie il grado di coinvolgimento assicurato agli enti locali non sia tale da violare il dettato costituzionale.


a cura di Luca Castelli