La Corte ribadisce che gli eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge. Nel caso di specie, inoltre, la Corte osserva che la circostanza per cui il ricorrere o meno dei presupposti sia stato oggetto di un ampio dibattito in sede parlamentare è “astrattamente idonea a giustificare il ricorso alla decretazione d’urgenza e, quindi, a precludere ogni più penetrante sindacato di questa Corte”.
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art.3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito in legge 20 agosto 2001, n.334, promossi dal Tribunale di Prato, dal Tribunale di Sassari e dal Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Prato, il Tribunale di Sassari e il Tribunale di Roma hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.3 del d.lgs. n.256 del 2001, convertito dalla legge n.334 del 2001 nella parte in cui dispone che l’ultimo comma dell’art.26, legge 6 giugno 1974, n.298 “si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art.1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta”.
La questione sollevata dal Tribunale di Prato, in riferimento agli artt.24, 101, comma 2, 102, comma 1, e 104, Coat., investe la retroattività della norma interpretativa la quale avrebbe avuto ad oggetto una norma in equivoca nel suo significato e uniformemente interpretata dall’unanime giurisprudenza.
Il Tribunale di Prato e il Tribunale di Roma deducono la violazione dell’art.77, comma 2, Cost., per assenza dei presupposti (necessità ed urgenza) legittimanti il ricorso al decreto legge.
Infine, tutti e tre i giudici rimettenti sollevano la questione della ingiustificata disparità di trattamento, censurabile ex art.3, Cost., tra chi ha stipulato oralmente il contratto e chi, avendolo concluso in forma scritta, sarebbe oggetto al rischio di incorrere nella sanzione di nullità per l’omessa indicazione di dati non richiesti, invece, a chi abbia optato per la forma orale.
In relazione alla prima censura, la Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente infondata, affermando che la premessa della assoluta univocità dell’interpretazione consentita dalla lettera e dalla ratio della norma, oggetto dell’interpretazione autentica, non è accettabile. Lungi dall’essere unanimemente condivisa, quell’interpretazione era infatti contrastata da una consistente, ancorché minoritaria, giurisprudenza.
Quanto al secondo motivo di censura, la Corte ribadisce il principio secondo cui gli eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge. E tuttavia, nel caso di specie, “non può certamente parlarsi di evidente mancanza dei presupposti di cui all’art.77, comma II, Cost.”: dai lavori parlamentari risulta infatti come la questione abbia formato oggetto di un ampio dibattito.
Infine, in relazione alla terza censura, la Corte afferma che la denunciata disparità di trattamento sussiste, nella prospettazione dei rimettenti, a danno di chi ha fatto ricorso alla forma scritta. E tuttavia, in tutti e tre i giudizi a quibus il contratto era stato concluso oralmente, pertanto la questione è irrilevante e deve essere perciò dichiarata manifestamente infondata.
Giurisprudenza richiamata:
Sul principio secondo cui gli eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza sono sanati “in linea di principio” dalla conversione in legge: sentt. nn.29 e 16 del 2002, n.398 del 1998 e n.330 del 1996