Le Regioni e la competenza in materia di localizzazione ed attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni

29.10.2003

Corte Costituzionale, 29 ottobre 2003, sent. n. 324

Nell’ambito della materia “ordinamento della comunicazione”, di potestà concorrente, deve essere riconosciuta alle Regioni una competenza in materia di localizzazione ed attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni che esulino dalla tutela delle esigenze unitarie, cui è preordinata la legge statale.

In mancanza di una nuova disciplina statutaria relativa alla potestà regolamentare delle Regioni, queste ultime non possono attribuire in via esclusiva il potere regolamentare alla Giunta regionale e devono delimitarlo ed indirizzarlo al fine di garantire il rispetto delle riserve di legge esistenti.

Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9, recante “Norme in materia di comunicazione e di remittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM”.

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l’articolo 11, comma 3, lett. i) della legge della Regione Campania n. 9 del 2002 per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione. La norma impugnata riconosce la facoltà della Giunta di disciplinare con proprio regolamento la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e le telecomunicazioni, in mancanza di un atto legislativo del Consiglio e fino all’approvazione di quest’ultimo. A detta del ricorrente, tale norma si pone in antinomia con il principio fondamentale (di cui all’articolo 2, comma 6 della legge n. 249 del 1997) di attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della competenza in materia di localizzazione ed attribuzione dei siti.
La Corte Costituzionale giudica il ricorso fondato: ripercorsi i principali interventi normativi sul tema, la Corte giunge infatti alla conclusione che già nell’assetto precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione risultava espressamente riconosciuto un ruolo, seppure limitato, delle Regioni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione; tale ruolo ovviamente permane anche in seguito alla riforma costituzionale, che riconosce una competenza regionale sul dettaglio sia in materia di “governo del territorio”, sia in materia di “tutela della salute”, sia ancora in tema di “ordinamento della comunicazione”. Da qui il principio per cui la disciplina della localizzazione e dell’attribuzione dei siti di trasmissione spetta alle Regioni, a prescindere ovviamente da quei profili di normazione che, essendo finalizzati alla tutela di esigenze unitarie, sono rimessi alla legislazione statale.
Se, pertanto, sotto questo profilo la Corte ritiene la norma impugnata conforme al nuovo articolo 117 della Costituzione, per altro verso essa viene giudicata contrastante con la mancanza di un nuova disciplina statutaria che regoli la titolarità del potere regolamentare, ai sensi di quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003.
Inoltre, la Corte non si esime dall’osservare che, nella disposizione impugnata, l’esercizio del potere regolamentare (che peraltro viene meramente autorizzato, ma non anche delimitato ed indirizzato, dalla legge regionale) svolge una funzione “suppletiva” del mancato esercizio del potere legislativo, malgrado che la materia in esame risulti caratterizzata dalle riserve di legge stabilite dalla Costituzione sia per l’allocazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo (art. 118, secondo comma, della Costituzione), che per le discipline che incidano su alcune rilevanti situazioni soggettive (diritto all’informazione, attività di impresa).

Giurisprudenza richiamata:
– sull’autonomia statutaria regionale: Corte Costituzionale, sent. n. 313 del 2003

a cura di Elena Griglio