Il sistema sanitario spagnolo alla prova dell’unità nazionale: approvata la legge sulla coesione e qualità

29.10.2003

Lo scorso 28 maggio il Parlamento spagnolo ha approvato la legge n. 16 del 2003 avente ad oggetto “La coesione e la qualità del Sistema Nazionale di Salute”, ultima tappa del processo di decentramento autonomistico dell’organizzazione e dell’attività sanitaria avviato con la legge n. 14 del 25 aprile del 1986 ed implementato, sotto il profilo del finanziamento, dalla legge n. 21 del 27 dicembre del 2001.
Con il più recente intervento, effettuato in base all’articolo 149.1.1., 16. e 17. della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di “basi e coordinamento generale di sanità e regime economico della Sicurezza Sociale”, si è ritenuto di delineare il quadro legislativo per l’azione di coordinamento e cooperazione delle amministrazioni sanitarie pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, in modo tale da garantire l’equità, la qualità e la partecipazione sociale nel Sistema Nazionale di Salute.
Tra i principi informatori della legge, che in virtù dell’art. 43 della Costituzione spagnola si applica anche ai soggetti sanitari non integrati nel Sistema Nazionale di Salute, si segnalano l’eguaglianza effettiva, la qualità, l’universalità e la pubblicità del Sistema e delle prestazioni, che andranno erogate mediante la collaborazione pubblico-privato.

Dopo aver individuato i soggetti titolari del diritto alla protezione della salute (cittadini e stranieri, comunitari e non) vengono elencati tre diritti:
a) disporre di una seconda opinione facoltativa, nei termini che verranno fissati dai regolamenti delle singole istituzioni assistenziali;
b) ricevere assistenza sanitaria nella Comunità autonoma di residenza in un tempo massimo che verrà fissato con decreto reale in base ai criteri dettati dal Consiglio interterritoriale – organo permanente di coordinamento, comunicazione e informazione dei servizi della salute tra loro e con l’amministrazione dello Stato – e che costituirà la base per la definizione da parte delle Comunità autonome del tempo massimo per l’accesso alla Carta dei servizi;
c) ricevere, a condizioni di parità con gli altri cittadini della stessa Comunità autonoma, l’assistenza sanitaria del catalogo di prestazioni del Sistema Nazionale di Salute.

L’effettività di tali diritti è resa operativa attraverso la previsione di una serie di garanzie che riguardano l’accesso, la mobilità, il tempo massimo, l’informazione, la sicurezza e la qualità, oltre alla previsione di centri di riferimento in grado di garantire tali obiettivi per determinate patologie.
L’individuazione delle prestazioni che rientrano nel Sistema Nazionale di Salute avviene mediante la definizione di un catalogo reso effettivo attraverso la Carta dei servizi che terrà conto dell’efficienza, efficacia, effettività, sicurezza e utilità terapeutica, alternative assistenziali, gruppi meno protetti, necessità sociali e loro impatto economico ed organizzativo. In ogni caso, saranno escluse quelle prestazioni la cui efficacia non sia sufficientemente dimostrata.
Tale Carta, approvata mediante decreto reale previo accordo con il Consiglio interterritoriale, è soggetta a periodica revisione recante identico procedimento, ed in ogni caso può essere derogata in melius dalle Carte dei servizi delle singole Comunità autonome.

Per consultare il testo della legge: www.todalaley.com


a cura di Enrico Menichetti