Sull’istituzione da parte della Regione Campania del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati

28.10.2003

Sono illegittime, per contrasto con gli artt.3 e 97, Cost., le norme della legge della Regione Campania n.27 del 2002, nella parte in cui attribuiscono al tecnico previsto dall’art.2 la raccolta di informazioni di cui le amministrazioni comunali sono già in possesso, nonché compiti di controllo caratterizzati da genericità ed astrattezza.

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt.2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n.27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge della Regione Campania n.27 del 2002 la quale, all’art.1, istituisce il “registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato ubicato sul territorio regionale” e, all’art.2, dispone che, ai fini della tenuta e dell’aggiornamento del registro di cui sopra, ciascun proprietario o condominio deve nominare un tecnico. L’art.4 della legge impugnata elenca poi in maniera dettagliata i compiti del tecnico, mentre l’art.5, commi 2 e 3, individua le sanzioni per la violazione dell’obbligo di tenuta e di aggiornamento periodico del registro. L’art.8, infine, demanda ad un regolamento attuativo la normativa di dettaglio prevedendo che sia la Regione a concordare con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali tecnici le tariffe da applicare ai proprietari per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.
A parere del ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con gli artt.117, commi 2, lettera l) e 3, 42, comma 2, 97, comma 1, 3, comma 1. In particolare, le norme impugnate sarebbero lesive della competenza statale in materia di “ordinamento civile” e violerebbero i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.
La Corte costituzionale dichiara che, limitatamente agli artt.4, 5, commi 2 e 3, e 8, della legge regionale, il ricorso è fondato.
La Corte sottolinea infatti che una parte “considerevole” delle informazioni richieste al tecnico sono già in possesso delle amministrazioni comunali nel cui territorio ciascun fabbricato è ubicato ed alcune di esse sono tali da risultare di difficile acquisizione. Gli obblighi di controllo e di comunicazione, di cui all’art.4, risultano poi caratterizzati da genericità ed astrattezza. Le norme impugnate risultano pertanto lesive dell’art.3, Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell’art.97, Cost., in relazione ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Per tali motivi, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt.4, 5, commi 2 e3, e 8, della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n.27.

a cura di Chiara Aquili