Scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente Consiglio di Stato, Sez.VI, 18 ottobre 2003, n.6335

18.10.2003

Con  tale ultimo arresto giurisprudenziale il Consiglio di Stato ha sancito la illegittimità ed il conseguente annullamento dell’art.150, comma 3 del Dpr 554/99 , recante il regolamento di attuazione della legge quadro, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla camera arbitrale. L’annullamento di tale disposizione comporta il venrire meno di quelle relative alla formazione dell’albo deglia rbitri della camera arbitrale ( art. 151 commi 5 e 7) nonché alla durata dell’iscrizione ed alla incompatibiità conseguenti all’iscrizione stessa ( art. 151, comma 8) .
Questa disposizione è stata ritenuta illegittima per un duplice, concorrente, ordine di ragioni:
Innanzitutto l’art. 32, comma 3, della legge n.109/1994 non contiene alcuna previsione circa l’attribuzione alla potestà regolamentare del Governo della fissazione dei criteri per la composizione dei collegi arbitrali e, tanto meno, della sottrazione alle parti del potere di scegliere d’accordo fra di loro il terzo arbitro.
Sotto altro profilo, anche qualora si volesse ammettersi la sussistenza della potestà regolamentare, la norma in esame sarebbe illegittima perché in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 809 e ss. c.p.c. che rientrano tra quelli fondamentali il cui rispetto è prescritto dall’art. 32, comma 2, della legge n.109/1994.

a cura di Dover Scalera