La legge della Regione Marche n.32 del 2001 non eccede le competenze regionali in materia di protezione civile

16.10.2003

Sono legittime le previsioni contenute nella legge della Regione Marche n.32 del 2001, nella parte in cui omettono di richiamare i limiti alla competenza regionale fissati dallo Stato, nella parte in cui conferiscono al Presidente della Giunta regionale il potere di individuare le strutture che sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinata dalla imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi, e nella parte in cui sanciscono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fornire i dati in loro possesso alla struttura regionale di protezione civile.

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt.3, comma 3, 4, comma 1, lett. A) e comma 2, lett. D), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lett. E) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n.32 (Sistema regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.3, comma 3, 4, comma 1, lett. A) e comma 2, lett. D), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lett. E) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n.32 (Sistema regionale di protezione civile), in riferimento all’art.117, comma III, Cost., e alle norme interposte contenute nell’art.108 del d.lgs. n.112 del 1998, nell’art.5 della legge n.225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge n.675 del 1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
In primo luogo, l’Avvocatura generale dello Stato contesta la circostanza per cui la legge impugnata non specifica all’art.3, comma III (riguardante l’avvalimento da parte della Regione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), all’art.4, comma II, lett.d) (concernente la formulazione da parte della Regione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza) e all’art.12, comma 1, lett.e) (relativo all’affidamento alle Province della predisposizione dei servizi urgenti) che si tratta di ipotesi che richiedono l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, come prescritto dalle norme contenute nel d.lgs. n.112 del 1998 e nella legge n.225 del 1992.
Secondariamente, il ricorrente sostiene che l’art.7, comma I, della legge impugnata, conferendo al Presidente della Giunta regionale il potere di individuare le strutture che sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinata dalla imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi, eccederebbe la competenza della Regione e lederebbe la competenza statale in materia di ordinanza e urgenza prevista all’art.5 della legge n.225 del 1992.
Infine, l’Avvocatura rileva che l’art.9, comma 5, della legge regionale, stabilendo che le amministrazioni pubbliche, e quindi anche statali, sono tenute a fornire i dati in loro possesso alla struttura regionale di protezione civile, violerebbe l’art.117, comma III, Cost., nonché le disposizioni contenute nella legge n.675 del 1996.
La Corte costituzionale dichiara le questioni non fondate.
Con riferimento alla prima censura, la Corte afferma infatti che il mancato richiamo dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme di cui al d.lgs. n.112 del 1998, non implica un’automatica espansione delle competenza regionale, restando tali limiti comunque vincolanti.
Con riguardo alla seconda questione sollevata, la Corte osserva che il potere di ordinanza del Governo in materia di protezione civile, di cui all’art.5 della legge n.225 del 1992, riguarda le ipotesi di eventi straordinari, mentre il potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale delineato nella legge oggetto del contendere, concerne gli eventi calamitosi che possono essere fronteggiati con l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via straordinaria.
Infine, in relazione alla terza censura governativa, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la mera acquisizione di elementi informativi non determina di per sé lesione di attribuzioni. La circostanza per cui lo Stato debba fornire alla struttura regionale i dati di cui è in possesso appare anzi conforme al principio di leale collaborazione.

Giurisprudenza richiamata:
Sulla acquisizione di elementi informativi da parte delle Amministrazioni: sent. n.412 del 1994

a cura di Chiara Aquili