Una nuova conferma della competenza statale in materia di disciplina delle tasse automobilistiche e delimitazione temporale del prelievo venatorio

15.10.2003

Corte Costituzionale, 15 ottobre 2003, sent. n. 311

Non spetta alle Regioni disciplinare la scadenza del termine per il recupero delle tasse automobilistiche, dal momento che nel vigente ordinamento la tassa automobilistica non costituisce un “tributo proprio” delle Regioni, alle quali può essere solo attribuita, ma dalle quali non può anche essere istituita.

Non spetta alle Regioni fissare la delimitazione temporale del prelievo venatorio, che, essendo finalizzata ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio.

Il giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri ha ad oggetto due disposizioni della legge finanziaria per il 2002 della Regione Campania, gli articoli 24 e 49, relativi rispettivamente alla proroga del termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Calabria per il 1999 e alla delimitazione del periodo temporale entro cui è possibile esercitare l’attività venatoria. Secondo il ricorrente, la prima delle due norme impugnate contrasterebbe con gli articoli 3 e 119, secondo comma della Costituzione, introducendo una discriminazione dei cittadini della Calabria rispetto agli altri contribuenti, che contrasta con i principi di base dell’ordinamento tributario; la seconda delle disposizioni impugnate si porrebbe invece in contrasto con l’attribuzione, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, di una competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La Corte Costituzionale giudica entrambe le questioni fondate: in relazione alla prima delle due norme impugnate, viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale sancito nelle recenti sentenze n. 296 e 297 del 2003, nelle quali la Corte ha affermato chiaramente che le tasse automobilistiche non rappresentano “tributi propri” delle Regioni, anche se a quest’ultime spetta il gettito della tassa, nonché il potere di variare l’importo originariamente stabilito e l’esercizio dell’attività amministrativa di riscossione e recupero. Alla luce di queste considerazioni, si deve pertanto ritenere che la modifica dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche rientri nella competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali, per cui la norma impugnata risulta affetta da incostituzionalità.
In relazione alla seconda questione, la Corte richiama alcune recenti sentenze in materia di caccia, che hanno inquadrato la delimitazione temporale del prelievo venatorio, in quanto volta a garantire standard minimi di tutela della fauna, all’interno della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Anche la seconda delle due norme impugnate viene pertanto dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla natura della tassa automobilistica: Corte Costituzionale, sent. nn. 296 e 297 del 2003;

sulla corrispondenza della delimitazione temporale del prelievo venatorio con l’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost.: Corte Costituzionale, sent. n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003.

a cura di Elena Griglio