Corte Costituzionale, 15 ottobre 2003, sent. n. 311
Ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione e conformemente al riparto di competenze previsto nello Statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, spetta alla Provincia autonoma di Bolzano disciplinare la composizione del Comitato provinciale per le comunicazioni, nonché prevedere la stipula di convenzioni tra la Provincia e gli enti radiotelevisivi per la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale.
Spetta alla Provincia di Bolzano disciplinare il piano provinciale di settore delle infrastrutture e delle comunicazioni che tuttavia, per consentire il necessario contemperamento tra interessi locali ed interessi nazionali, deve essere oggetto di una previa intesa tra giunta provinciale e Ministero delle comunicazioni.
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norma sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione) e degli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso alcune norme della Provincia autonoma di Bolzano, gli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2002 e gli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della legge provinciale n. 11 del 2002.
Numerosi sono i profili di impugnazione; tra le questioni prese in esame dalla Corte, si segnalano in particolare:
– l’art. 2, comma 2 L.prov. n. 6/02: la Corte giudica legittima la disciplina, con legge provinciale, della composizione del Comitato provinciale per le comunicazioni, al fine di garantire una rappresentanza ai gruppi linguistici presenti sul territorio, rilevando che la norma impugnata è conforme alle disposizioni dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige a tutela delle minoranze linguistiche e non viola il riparto di competenze previsto dall’art. 117 Cost.;
– l’art. 2, comma 1 L.prov. n. 11/02: il riconoscimento della competenza della Provincia a stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi per la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale viene ritenuto dal ricorrente lesivo sia delle previsioni statutarie che degli artt. 21 e 117 Cost. La Corte giudica tuttavia la questione infondata, sia alla luce dell’attribuzione statutaria di una competenza esclusiva provinciale sulle manifestazioni artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, sia alla luce del riparto di competenze di cui all’art. 117 Cost. Del pari infondata viene giudicata anche la censura relativa all’art. 21 Cost, per cui la norma impugnata lederebbe il principio del pluralismo, dal momento che sul progetto programmatico delle attività del Comitato provinciale per le comunicazioni esercita la sua attività di vigilanza l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni.
La censura maggiormente interessante sotto il profilo delle argomentazioni della Corte è quella relativa all’art. 2, comma 2 della legge prov. n. 11 del 2002, che disciplina il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni. A detta del ricorrente, tale materia sarebbe preclusa alla disciplina provinciale alla luce sia dell’art. 117, secondo comma Cost., sia degli artt. 8 e 9 dello Statuto provinciale. Anche in tale circostanza, la Corte esprime un giudizio di legittimità costituzionale, condizionato tuttavia al rispetto di una particolare interpretazione del dato normativo: in primo luogo, al Corte riconosce anche a favore della Provincia autonoma di Bolzano una competenza concorrente in materia di ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma Cost. e art. 10 L. cost. n. 3/01); in secondo luogo, la Corte specifica che la norma impugnata va interpretata alla luce della disposizione di cui all’art. 7 della legge prov. n. 6 del 2002, che ai fini della realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per i servizi radiotelevisivi pubblici prescrive l’intesa tra la Provincia ed il Ministero delle comunicazioni ed il parere dei soggetti interessati. La stessa logica concertativa deve essere estesa a detta della Corte al caso disciplinato dalla norma impugnata, al fine di garantire il necessario contemperamento tra interessi locali ed interessi nazionali. Alla luce di queste considerazioni, la Corte dichiara la norma impugnata, interpretata alla luce del principio della concertazione e dell’intesa, costituzionalmente legittima.
Giurisprudenza richiamata:
– sull’impossibilità per lo Stato di invocare l’art. 21 come parametro costituzionale nei giudizi in via principale: Corte Costituzionale, sent. n. 274 del 2003;
– sul valore dell’informazione non come “materia”, ma come “condizione preliminare” per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico: Corte Costituzionale, sent. n. 29 del 1996;
– sulla competenza delle Regioni e delle Province autonome ad individuare, sentiti i comuni competenti, i siti dove trasferire gli impianti di radiodiffusione che eccedano i valori compatibili con la salute umana: Corte Costituzionale, sent. nn. 307 e 308 del 2003;