Giurisdizione dell’A.G.O. ove la domanda introduttiva del giudizio si caratterizzi per un petitum sostanziale identificabile nella costituzione del rapporto d’impiego

09.10.2003

TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, 9 ottobre 2002, n. 2365.

Il riparto di giurisdizione delineato dal legislatore, all’art. 68, comma  4, del d.lgs. n. 29/93, opera un’attribuzione all’A.G.O., in funzione di giudice del lavoro, di ‘tutte  le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro’.
Fatta eccezione per la fase che intercorre dalla selezione  degli aspiranti  sino alla formulazione della graduatoria finale, che appartengono alla giurisdizione dell’A.G.A.,  la disposizione in questione va interpretata nel senso di attribuire all’A.G.O. tutte le controversie concernenti qualsiasi fase dei rapporti lavorativi, dall’instaurazione sino all’estinzione, quindi anche le fasi intermedie relative ad ogni vicenda modificativa ‘anche se finalizzata alla progressione di carriera  realizzata attraverso una vicenda di tipo selettivo concorsuale’.

Ove la domanda introduttiva del giudizio si caratterizzi per un petitum sostanziale  identificabile nella costituzione del rapporto di pubblico impiego, la giurisdizione apparterrà al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche qualora  si impugnino atti prodromici.

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a cura di Daniela Bolognino