Con la sent. n. 308, infine, la Corte si è occupata dell’art. 2 del d.l. 23-1-2001, n. 5, come modificato dalla l. 20-3-2001, n. 66, che contiene misure in tema di risanamento di impianti radiotelevisi. La Corte ha respinto la censura di incostituzionalità promossa dalla Provincia autonoma di Trento, mediante un’articolata motivazione, tutta incentrata sulla sottolineatura del principio di leale cooperazione nel procedimento riguardante la delocalizzazione e il risanamento degli impianti radiotelevisivi, recepito, secondo il giudice delle leggi, anche nell’art. 8, 1° co., lett. a), l. n. 36/2001.
L’inquinamento elettromagnetico dinanzi alla Corte 3Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, sent. n. 308
07.10.2003