L’applicabilità dei regolamenti di delegificazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome

01.10.2003

Corte Costituzionale, 1 ottobre 2003, sent. n. 302

Anche prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, non spettava allo Stato dettare, con proprio regolamento di delegificazione, norme applicabili nei confronti delle Regioni e delle Province autonome.

E’ ammesso l’inserimento nel regolamento statale di delegificazione di disposizioni applicabili in via suppletiva nei confronti di tutte le Regioni; tali disposizioni non possono tuttavia essere applicate alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Giudizi per conflitti di attribuzione promossi con ricorsi della Provincia di Trento, della Regione Valle D’Aosta, della Provincia di Bolzano, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano sorti a seguito del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 concernente “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” e degli artt. 1, comma 2 e 3, 188, comma 8, 9 e 10, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.

La Provincia di Trento, la Provincia di Bolzano e la Regione Valle D’Aosta hanno sollevato analoghi ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avverso il regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, chiedendone l’annullamento nella parte in cui disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di interesse provinciale e regionale. Parallelamente, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano hanno proposto analogo ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il regolamento di cui al d.P.R. n. 554 del 1999, nella misura in cui intende disciplinare i lavori pubblici rispettivamente di interesse regionale o provinciale; in particolare, le ricorrenti contestano l’applicabilità del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale e provinciale in via suppletiva, sino all’adeguamento della propria legislazione ai principi desumibili dalla legge quadro e l’applicabilità, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale e provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato.
In tutti i ricorsi sollevati, le ricorrenti lamentano l’invasione della propria sfera di competenza in materia di lavori pubblici, mediante la violazione dei principi costituzionali relativi all’esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità. In particolare, a detta delle ricorrenti la norma regolamentare sarebbe inidonea ad intervenire nelle materie di competenza regionale e provinciale, tanto più se di competenza esclusiva.
Specificato che i ricorsi in fase di giudizio devono essere valutati alla luce del testo della Costituzione antecedente alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la Corte giudica i primi tre ricorsi fondati: l’incostituzionalità del d.P.R. n. 34 del 2000 nella parte in cui dispone la propria applicabilità alle Regioni e Province autonome viene infatti argomentata dalla Corte sulla base della sentenza n. 482 del 1995, relativa all’art.3 della legge n. 109 del 1994, su cui trova fondamento uno dei due regolamenti impugnati nel presente ricorso. Nella sentenza n. 482 del 1995, la Corte aveva infatti concluso per la non fondatezza del ricorso, sulla base della considerazione che la disposizione censurata, prevedendo esclusivamente la delegificazione statale, non risultava lesiva delle competenze regionali. Ragionando a contrario, nel ricorso in esame la Corte conclude affermando che non spetta allo Stato adottare con il d.P.R. n. 34 del 2000 norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province Autonome.
Sulla base di queste medesime argomentazioni, la Corte dichiara fondate le censure relative al d.P.R. n. 544 del 1999, nella parte in cui estende le sue disposizioni regolamentari alle Regioni e Province autonome. Il prevalente finanziamento statale e l’afferenza a funzioni delegate o materie estranee al vecchio 117 della Costituzione non possono, infatti, secondo la Corte, giustificare l’applicabilità del regolamento impugnato alle Regioni e Province autonome.
Per quanto concerne la censura di cui all’art.1, comma 3 del d.P.R. n. 544 del 1999, relativa all’applicabilità in via suppletiva del regolamento alle Regioni e Province Autonome, la Corte dichiara che la norma non è illegittima in relazione alle Regioni (perché ad esse si applica il meccanismo di cui all’art.10 della legge n. 62 del 53), ma è anticostituzionale in rapporto alle Province Autonome di Trento e Bolzano (cui si applica non l’art.10 della legge n. 62 del 1953, ma l’art.2 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo cui il sopravvenire di nuove norme statali non produce un effetto abrogativo, ma solo un obbligo di adeguamento). Per questi motivi, la Corte dichiara l’illegittimità del d.P.R. n. 544 del 1999 anche nella parte in cui contiene norme applicabili in via suppletiva nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla necessità di scrutinare il ricorso alla luce delle disposizioni costituzionali sulla competenza vigenti nel momento in cui i decreti impugnati sono stati adottati: Corte Costituzionale, sent. n. 39 e 13 del 2003; n. 507 del 2002
– sull’incompetenza dei regolamenti governativi, anche delegati, a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale: Corte Costituzionale, sent. N. 482 e 333 del 1995
– sul principio per cui solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con i sopravvenuti principi e norme fondamentali della legge statale può determinare, ai sensi dell’art.10 della legge n. 62 del 1953, l’abrogazione delle prime: Corte Costituzionale, sent. N. 153 del 1995; n. 498 e 497 del 1993; n. 50 del 1991; n. 151 del 1974
– sul principio per cui nei giudizi di legittimità costituzionale le Regioni e le Province autonome possono far valere solo violazioni che comportano lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite:
– sull’ambito di applicazione e sugli obiettivi della delegificazione: Corte Costituzionale, sent. N. 376 del 2002

a cura di Elena Griglio