Applicazione delle regole di concorrenza al settore del gas

25.09.2003

La Direzione generale della concorrenza della Commissione europea ha annunciato di aver risolto una controversia relativa all’accesso alla rete di gasdotti della compagnia del gas tedesca BEB (cfr. IP/03/1129). È il più recente di una serie di casi risolti dalla Commissione negli ultimi tre anni, mentre l’applicazione della politica di concorrenza va sempre più rafforzando la liberalizzazione del settore.

Ecco una sintesi dei casi precedenti:


  1. Concorrenza fra produttori

  2. GFU (IP/02/1084 del 17 luglio 2002):

    Il caso ha avuto ad oggetto le vendite collettive di gas naturale norvegese. L’accordo raggiunto con i produttori norvegesi verte sull’impegno delle società della piattaforma continentale norvegese a commercializzare le loro produzioni su base individuale e sull’accantonamento da parte di Statoil e Norsk Hydro di 15,2 miliardi di metri cubi di gas da destinare a nuovi clienti per quattro anni.

    Corrib (IP/01/578 del 20 aprile 2001):

    Oggetto del caso è stata la domanda dei tre proprietari del nuovo giacimento irlandese di Corrib (Enterprise Oil, Statoil, Marathon) di commercializzare il gas su base collettiva per un periodo di cinque anni. L’indagine si è conclusa quando, in seguito a discussioni, le tre società hanno deciso di ritirare la notificazione.

    DONG/DUC (IP/03/91 del 24 aprile 2003)

    Il caso riguardava le attività comuni di commercializzazione di tre produttori danesi di gas (Shell, Maersk e ChevronTexaco) e le disposizioni contro la concorrenza contenute nei contratti per la fornitura di gas stipulati con DONG, il grossista dominante sul mercato danese del gas. L’accordo raggiunto ha eliminato le disposizioni contro la concorrenza (le restrizioni d’uso, il meccanismo di riduzione e i diritti di priorità per DONG). Inoltre, i produttori si sono impegnati a vendere il gas separatamente in futuro. Infine, hanno accantonato un totale di 7 miliardi di metri cubi di gas da destinare a nuovi clienti.


  3. Concorrenza fra fornitori

  4. Endesa/GasNatural (IP/00/297 del 27 marzo 2000):

    Il punto controverso era costituito dalla presenza di una clausola restrittiva, in un contratto di fornitura fra la società spagnola GasNatural e l’impresa spagnola di elettricità Endesa, che faceva obbligo a Endesa di utilizzare il gas esclusivamente per la produzione di elettricità. Il caso si è chiuso una volta soppressa la clausola dal contratto.

    EdF Trading/WINGAS (IP/02/1293 del 12 settembre 2002):

    Il caso ha avuto ad oggetto una clausola di non concorrenza presente in due contratti fra il fornitore di gas con sede nel Regno Unito EdF Trading, e il fornitore tedesco di gas WINGAS, che autorizzava quest’ultimo a ridurre i volumi acquistati da EdF Trading (il cosiddetto “meccanismo di riduzione”) ove questi avesse venduto gas nel principale territorio rifornito da WINGAS. Il caso si è concluso con la soppressione/modificazione della clausola, che agevolerà il possibile ingresso di EdF Trading nel mercato tedesco.

    Nigeria LNG (IP/02/1869 del 12 dicembre 2002):

    Il caso rientra in un’indagine tuttora in corso su sospette “restrizioni territoriali alle vendite” esistenti nei contratti di fornitura fra produttori di gas non comunitari e imprese europee. Il caso ha avuto ad oggetto il contratto con cui l’impresa produttrice di gas Nigeria LNG (NLNG) impediva ad uno dei suoi clienti europei di rivendere il gas al di fuori dei confini nazionali. Il caso si è chiuso quando NLNG ha accettato di eliminare tale clausola dal contratto e si è impegnata a non introdurre restrizioni territoriali o di utilizzo nei contratti futuri. NLNG si è inoltre impegnata a non applicare i cosiddetti “meccanismi di suddivisione dei profitti” che obbligano l’acquirente a trasferire al produttore una parte dei profitti realizzati nella rivendita di gas al di fuori di un territorio convenuto, impedendo in questo modo eventuali esportazioni parallele.


  5. Accordi di impresa comune

  6. Synergen (IP/02/792 del 31 maggio 2002):

    Il caso ha riguardato la costruzione di Synergen, centrale elettrica a gas di 400 MW ubicata a Dublino, in Irlanda, e impresa comune costituita dalla principale società elettrica irlandese ESB, e dalla compagnia del gas norvegese Statoil, nuovo concorrente potenziale sul mercato irlandese dell’elettricità. L’impresa comune è stata autorizzata dopo che ESB si è impegnata a continuare le vendite all’asta per volumi di 400 MW fino a quando non sarà entrato nel mercato irlandese un nuovo produttore indipendente di elettricità con una centrale di almeno 300 MW. Nell’ambito di questo caso la Commissione ha inoltre autorizzato un contratto di fornitura esclusiva per 15 anni mirando soprattutto, in questo modo, a garantire la presenza a lungo termine di Statoil sul mercato irlandese del gas ancora dominato dall’ex monopolista BGE.


  7. Accesso di terzi

Marathon/Thyssengas (IP/01/1641 del 23 novembre 2001) e Marathon/Gasunie (IP/03/547 del 16 aprile 2003):

Il caso Marathon ha riguardato il presunto rifiuto di concedere alla Marathon, società norvegese produttrice di gas, l’accesso ai gasdotti dell’Europa continentale negli anni ’90, opposto congiuntamente da un gruppo di cinque grosse società europee del gas. La Commissione europea ha deciso di chiudere il caso nella parte riguardante la tedesca Thyssengas e l’olandese Gasunie dopo che le due società del gas si sono impegnate a garantire un più ampio accesso alla loro rete di gasdotti. Gli impegni assunti riguardano la trasparenza, il bilanciamento, la negoziazione dei diritti di capacità e la gestione delle congestioni. L’indagine prosegue attualmente a carico di altre società europee.

Gasdotto Interconnector tra Regno Unito e Belgio (IP/02/401 del 13 marzo 2002)

Il caso è iniziato con un esposto delle autorità britanniche preoccupate del funzionamento dell’Interconnector, unico collegamento diretto per il trasporto del gas tra il Regno Unito e il continente, a seguito di alcune anomalie riscontrate nei flussi di entrata e di uscita del gas. L’indagine ha rilevato talune rigidità negli accordi che disciplinano il funzionamento del gasdotto, con particolare riferimento all’inversione dei flussi e ai trasferimenti di capacità a breve termine. Tali problemi sono stati tuttavia risolti mediante un nuovo accordo sottoscritto dalle imprese di trasporto del gas, e la Commissione ha chiuso l’indagine.

a cura di Antonio Barreca