Quando è possibile procedere al rinvio dell’esame di un provvedimento?

24.09.2003

Nelle sedute del 7 e 8 maggio 2003, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003 n.49 recante “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, (A.C.3841), alcuni deputati dell’opposizione (Boccia – Margherita, DL-l’Ulivo – e Innocenti – Democratici di sinistra-l’Ulivo) chiedono di precisare, al fine di  distinguerla dall’ipotesi dell’inversione dell’esame dei punti all’ordine del giorno, la fattispecie del rinvio dell?esame del provvedimento, la quale trova disciplina soltanto in via di prassi.
La Presidenza, nel distinguere l’ipotesi dell’inversione dell’ordine del giorno, da effettuarsi quando si sia esaurita la trattazione di un punto all’ordine del giorno e si stia per passare al punto successivo (in tal senso, richiama il parere reso dalla Giunta per il regolamento in data 24 ottobre 1996), da quella del mero rinvio, ricorda che, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha sempre la facoltà di modificare l’organizzazione dei lavori parlamentari.

a cura di Piero Gambale