La legge n. 131 (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132) detta norme per l?attuazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale; dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali; dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria; dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni; dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative; dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo; degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale. In particolare, al fine di coordinare l?esercizio della nuova potestà legislativa delle regioni, introdotta dalla novella costituzionale, rispetto all?attuale quadro normativo esistente, si prevede una delega al Governo ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali.
Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
24.09.2003