Il decreto legislativo (Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213) ridisegna l?organizzazione dell?Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, definendone le finalità, le attività, gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite, in attuazione della delega conferita dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Il decreto prevede, inoltre, che Il regolamento di organizzazione e funzionamento detti la disciplina dell?articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l’invarianza complessiva della spesa rispetto all’esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ENEA può prevedere l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unità organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Decreto Legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
24.09.2003