Sulla non convertibilità del contratto di lavoro di pubblico impiego a tempo determinato illegittimamente prorogato dalla pubblica amministrazione

08.09.2003

In caso di nullità del rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo determinato, non è applicabile l’art. 2 l. 18 aprile 1962, n. 230 – che disciplina la proroga del contratto di lavoro a termpo determinato – ma solo l’art. 2126 cod. civ., che circoscrive gli effetti delle prestazioni lavorative effettuate al solo diritto alla retribuzione. Né, in senso contrario, può invocarsi l’art. 5 d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito dalla l. 7 luglio 1980, n. 299, il quale, con riferimento agli enti locali, delinea un sistema imperniato sull’art. 97, 3° co., Cost.. La citata norma stabilisce, infatti, che, in via generale, alle assunzioni di nuovo personale si proceda solo all’esito di pubblico concorso e che, solo per eccezionali sopravvenute esigenze e per un periodo di tempo (anche discontinuo) non superiore a novanta giorni, gli enti locali possono avvalersi delle  prestazioni di lavoro a tempo parziale o a termine effettuate da personale straordinario.

a cura di Andrea Pietropaolo


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