Sulle società a capitale misto pubblico-privato in sanità

08.08.2003

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tar Toscana, Sez. II, 28 giugno 2002, n. 1377 che aveva accolto il ricorso di alcune società private avverso la deliberazione di un direttore generale di azienda sanitaria locale con la quale si istituiva una società mista pubblico-privato per la produzione di orto-protesi.

Il giudice di primo grado, sul presupposto che l’attività della citata società fosse direttamente riferibile alla tutela della salute, aveva ritenuto operante il divieto di cui alll’art. 9-bis, comma 4°, in base al quale “al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute”.

Il giudice di appello ha ribaltato tale valutazione, qualificando l’attività di materiale fabbricazione di supporti ortopedici come “attività meramente strumentale e tecnica” a quella di tutela diretta della salute, ritenendola niente di più che una attività commerciale e produttiva sino ad oggi esercitata esclusivamente da operatori economici privati; conseguentemente non trova applicazione il divieto sopra richiamato che nella ricostruzione del Consiglio di Stato è teso ad evitare che le società miste in sanità possano rappresentare uno strumento di “esternalizzazione” delle tipiche attività istituzionali delle aziende sanitarie.

Il testo della sentenza è consultabile al sito: www.giustizia-amministrativa.it

a cura di Enrico Menichetti