Il pacchetto di direttive comunitarie sul trasporto ferroviario

29.07.2003

Le direttive comunitarie approvate il 26 febbraio 2001 si pongono l?obiettivo di regolare la liberalizzazione del trasporto ferroviario in armonia con i processi di riforma adottati dai vari Stati membri. Esse infatti pongono principi e criteri comuni per la creazione di un mercato unico europeo dei trasporti ferroviari.
In particolare, la direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie specifica alcuni aspetti inerenti il regime d?accesso al mercato dei servizi ferroviari e il regime di contabilità delle imprese ferroviarie. Tutti gli operatori nel settore ferroviario hanno l?obbligo di tenere e pubblicare separatamente i conti e i bilanci per le attività merci e viaggiatori; non possono inoltre trasferire ad altre attività i finanziamenti ricevuti per i servizi di trasporto passeggeri riconosciuti come servizio pubblico.
La direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie prevede tra l?altro che il rilascio delle licenze, valide in tutto il territorio comunitario, deve essere attribuito dallo Stato ad un organismo che non esercita attività di trasporto ferroviario.
Infine la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l?utilizzo delle infrastrutture ferroviarie e alla certificazione di sicurezza, indica i principi guida per la ripartizione della capacità delle infrastrutture ferroviarie e per l?imposizione dei canoni per l?accesso.
La determinazione dei diritti d?accesso e le funzioni di ripartizione della capacità possono essere delegate dallo Stato al gestore dell?infrastruttura, purchè questi sia un soggetto indipendente dalle imprese ferroviarie. Ai fini della determinazione del canone per l?accesso possono applicarsi sanzioni in caso di perturbazioni del traffico, compensazioni per le imprese danneggiate da tali perturbazioni e premi in caso di prestazioni superiori a quanto previsto contrattualmente. La direttiva infine prevede l?obbligo per gli Stati membri di istituire un organismo di regolazione che le imprese possono adire avverso le decisioni prese dal gestore.

a cura di Raffaella Marzulli