La Corte pone dei punti fermi in materia di vizi delle leggi regionali rilevabili dal Governo e di applicazione dell’art.10, legge cost. n.3 del 2001

24.07.2003

La Corte dichiara che, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di “qualsiasi” parametro costituzionale. La Corte afferma altresì che, in applicazione dell’art.10 della legge cost. n.3 del 2001, nelle materie di cui al comma IV dell’art.117, Cost., valgono anche per le Regioni a Statuto speciale soltanto i limiti di cui al I comma dello stesso articolo.

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt.3 e 4 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n.11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.3 (e dell’art.4) della legge della Regione Sardegna n.11 del 2002 per contrasto con gli artt.3, comma I, 97, commi I e III, 51, comma I e 81 della Costituzione, nonché con le relative norme interposte e per inosservanza dei limiti posti dall’art.3 della legge cost. 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) alle competenze legislative della Regione.
La Regione Sardegna, costituitasi in giudizio, sostiene l’inammissibilità del ricorso, assumendo che esso eccederebbe l’ambito entro cui il Governo è legittimato ad impugnare le leggi regionali, per come emerge dal novellato art.127, Cost., da ritenersi applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale, in forza dell’art.10, legge cost. n.3 del 2001. Ai sensi dell’art.127, Cost., sostiene la Regione resistente, lo Stato sarebbe infatti legittimato ad impugnare in via principale una legge regionale deducendo come parametro violato le sole norme costituzionali concernenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La difesa della Regione Sardegna sostiene altresì l’infondatezza del ricorso nel merito, rilevando, in particolare, che i limiti originariamente previsti all’art.3 della legge cost. n.3 del 1948 (Statuto speciale per la Regione Sardegna) non sarebbero più opponibili alla potestà legislativa esclusiva regionale, in forza del già citato art.10 della legge cost. n.3 del 2001. Suddetta potestà incontrerebbe ormai soltanto il limite degli obblighi internazionali e dei vincoli comunitari, e non già quello delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali” e quello dei “principi dell’ordinamento giuridico” (che non abbiano rango costituzionale).
La Corte costituzionale, in via preliminare, respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Sardegna, dichiarando che “pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale”. Tale facoltà è un portato, non soltanto del dato testuale del novellato art.127, Cost. (simile a quello precedente), ma anche della posizione peculiare che il nuovo costituzionale continua a riservare allo Stato. La ripetuta evocazione nel testo costituzionale di un’istanza unitaria (artt.5, 117, comma I, 120, comma II) postula infatti necessariamente che nel sistema esista un soggetto avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento: tale soggetto è lo Stato.
Nel merito, la Corte, con riferimento alla presupposta violazione dell’art.3 dello Statuto sardo, dichiara che la questione non è fondata. Infatti, la riforma del Titolo V ha fatto venir meno, relativamente alle aree di potestà legislativa esclusiva delle Regioni a Statuto speciale coincidenti con le aree ora attribuite alla potestà legislativa “residuale” delle Regioni ordinarie, il limite costituito dall’obbligo di rispettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali delle Regioni. In conseguenza di ciò, prosegue la Corte, nelle materie di cui all’art.117, comma IV, Cost. (tra le quali, appunto, quella attinente allo stato giuridico ed economico del personale della Regione Sardegna), permangono nei confronti della potestà legislativa esclusiva delle Regioni autonome soltanto i limiti espressamente indicati all’art.117, comma I, Cost. (e, se del caso, quelli indirettamente derivanti dall’esercizio da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva in materie suscettibili, per la loro configurazione, di interferire su quelle in esame).
Per tali motivi la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n.11, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all’art.3 della legge cost. n.3 del 1948 (nonché agli artt.3, comma I, e 97, commi I e III, Cost.).

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’impugnazione di legge regionale da parte del Governo: Corte cost., sentenza n.94 del 2003

a cura di Chiara Aquili