Sanzioni amministrative pecuniarie, successioni di leggi nel tempo e applicazione della legge posteriore più favorevoleCorte Costituzionale, 15 luglio 2003, ord. n. 245

15.07.2003

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestatamene infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dall’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal Giudice di pace di Trino.

Più precisamente, la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all?articolo 3 della Costituzione, ha avuto ad oggetto gli articoli  1, co. 2, l. n. 689/1981 (modifiche al sistema penale) e 7, co. 12 d.lgs. n. 389/1997 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio ) «entrambi nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l’intervenuto pagamento».
La questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di pace di Trino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione ha interessato l?articolo 1 della legge n. 689 del 1981, nella «parte di esclusione dell’applicazione del favor rei alle sanzioni amministrative».

Nel merito la Corte Costituzionale ha osservato che ?chiamata a pronunciarsi su identiche questioni di costituzionalità sollevate dagli stessi rimettenti?.(?ordinanza n. 140 del 2002 ? in relazione alla questione sollevata dal Tribunale di Milano ? e n. 501 del 2002 ? in relazione alla questione sollevata dal Giudice di pace di Trino?)?ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, escludendo il contrasto delle norme denunciate con gli invocati parametri costituzionali? in quanto ?in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore ? nel rispetto del limite della ragionevolezza ? modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina?. Pertanto, ha concluso la Corte ?non essendo stati proposti profili ulteriori rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nelle indicate pronunce, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate?.

a cura di Luigi Alla


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