Corte Costituzionale, 4 luglio 2003, ord. nn. 226 e 227
Con le sentenze nn. 226 e 227 del 2003, la Corte costituzionale ha ribadito le conclusioni della sent. n. 536/2002, relativamente al modo di intendere l?art. 117, c. 2, lett. s) della Cost., che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela dell?ambiente e dell?ecosistema, e i conseguenti rapporti tra tutela dell?ambiente e dell?ecosistema e disciplina venatoria.
Per il profilo qui in esame, le due decisioni si sono concluse con una dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della Regione Puglia e di una legge della Provincia autonoma di Trento, in materia di protezione della fauna selvatica e dell?esercizio della caccia, che prevedevano specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall?art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
In particolare, con la sent. n. 226/2003 la Corte ha riaffermato che l?art. 117, c. 2, lett. s), della Cost. ?esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell?ambiente e dell?ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali?.
Di qui l?incidenza sulla materia della caccia, ?pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l?intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato?.
Con la sent. n. 227/2003, la Corte ha sottolineato che ?la disciplina statale che delimita il periodo venatorio si inserisce in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna che intende garantire il sistema ecologico nel suo complesso, proponendosi come standards di tutela uniforme che deve essere rispettato nell?intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale?.
La Corte, in questa seconda pronuncia, richiama anche la sua giurisprudenza, antecedente alla riforma del Titolo V, che ?riconosce il carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale alle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili? e che attribuisce alle Regioni la facoltà di modificare l?elenco delle specie cacciabili, soltanto ?nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia?.