La “riforma della riforma” del Titolo V Cost. e la sorte della “tutela della salute”

28.06.2003

In data 11 aprile 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di d.d.l. di revisione del Titolo V (per un primissimo commento si veda G.C. DE MARTIN, Prime note sulla “riforma della riforma” del Titolo V della Costituzione, in questa rivista).

Il nucleo centrale della progetto governativo consiste nell’eliminazione totale della potestà legislativa concorrente (attuale art. 117, comma 3, Cost.) attraverso una redistribuzione delle materie ivi previste tra la potestà statale e quella regionale, entrambe esclusive.

Con riferimento alla “tutela della salute”, in particolare, così come già previsto dal d.d.l. cost. A.S. 1187 del 26 febbraio 2002 (c.d. Bossi) “assistenza ed organizzazione sanitaria” spetterebbero espressamente alla competenza esclusiva delle Regioni, allo Stato resterebbero soltanto le “norme generali in materia di tutela della salute”, mentre ogni altro profilo della materia risulterebbe attratto dalla competenza regionale residuale esclusiva.

La differenza rispetto all’attuale assetto corre lungo due crinali impervi: da un lato, la non agevole distinzione tra “norme generali” e “principi fondamentali” a tutt’oggi riservati alla legge statale; dall’altro, il redivivo “interesse nazionale” come “limite” alla potestà legislativa regionale ed il suo rinnovato significato nel mutato assetto costituzionale.

a cura di Enrico Menichetti