La Corte di Giustizia ha condannato la Francia per violazione degli obblighi in materia di accesso all?informazione in materia ambientale. Più precisamente, il Giudice comunitario ha ravvisato che la Repubblica Francese:
– limitando l?obbligo di comunicazione di informazioni relative all’ambiente ai “documenti amministrativi”;
– prevedendo tra i motivi di rifiuto della comunicazione di simili informazioni, un motivo vertente sul fatto che la consultazione o la comunicazione del documento pregiudicherebbe “in generale, segreti protetti dalla legge”;
– non avendo previsto nella normativa nazionale alcuna disposizione secondo cui le informazioni relative all’ambiente fanno oggetto di una comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni riguardanti gli interessi indicati nell’art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente, i quali possono pertanto giustificare un rifiuto di comunicazione;
– non avendo previsto, nell’ipotesi di una decisione implicita di rigetto di una richiesta di informazioni relative all’ambiente che le autorità pubbliche sono tenute a fornire d’ufficio e, al più tardi, entro due mesi dalla richiesta iniziale, dei motivi di tale rigetto;
ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 1, 2 e 4, di tale Direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente.