Laurearsi con internet

24.06.2003

Anche in Italia si potrà conseguire la laurea on line: è questo il contenuto del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003 con cui sono state approvate le procedure di accreditamento per Università ed Enti privati che tengono corsi di studio a distanza, tramite Internet. Grazie a questo decreto potranno essere rilasciati diplomi di laurea, laurea specialistica, specializzazione e dottorato di ricerca mediante Internet e l’Italia potrà finalmente vantare un posto ‘privilegiato’ nella graduatoria dei paesi che seguono la strada dell’e-learning e, al tempo stesso, permettere a quelle fasce della popolazione che finora sono state escluse dalla formazione universitaria, di cominciare o continuare il loro percorso di studi.
Si può, dunque, dire che con la previsione di un’Università ‘virtuale’ o telematica (come la definisce il Decreto stesso all’art.2, comma 2), che richiederà sicuramente costi inferiori, si cercherà di rendere la formazione universitaria accessibile a molti. Del resto, come sottolinea il Ministro Stanca, l’e-learning è tra gli obiettivi principali che la Comunità Europea si è posta in vista della realizzazione concreta dell’Information Society.
Come sancisce lo stesso Decreto, infatti, i corsi on line sono organizzati al fine di valorizzare al massimo, pur nel rispetto delle specificità dei contenuti e degli obiettivi didattici, le potenzialità dell’Information & Communication Technology e in particolare:
a) la multimedialità, valorizzando un’effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
b)  l’interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l’apprendimento;
c)  l’interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
d)  l’adattività, ovvero la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell’utente con i contenuti online;
e)  l’interoperabilità dei sottosistemi, per il riutilizzo e l’integrazione delle risorse, utilizzati e/o generati durante l’utilizzo dei sistemi tecnologici.
Gli Enti accreditati ad istituire corsi di studio a distanza sono, a norma dell’art. 2 del Decreto in esame, le Università degli studi statali e non statali che utilizzano le tecnologie informatiche e telematiche caratterizzate da:
a)  l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull’interattività con i docenti/tutor e con gli altri studenti;
b)  l’impiego del personal computer, eventualmente integrato da altre interfacce e dispositivi come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
c)  un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
d)  l’utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione;
e)  il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

I criteri e requisiti per l’accreditamento dei corsi di studio sono illustrati all’art. 4 del D.M. in analisi.  In particolare, l’organizzazione dei corsi stessi deve:
a) esplicitare le modalità, i piani di studio, le regole dei servizi attraverso una Carta dei servizi che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa deve essere disponibile on line prima dell’inizio delle attività e dovrà: individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
b)  prevedere la stipula di apposito contratto con lo studente per l’adesione ai servizi erogati dalle università telematiche contemplando altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo;
c)  prevedere che il materiale didattico erogato ed i servizi offerti, siano certificati da un’apposita commissione composta da docenti universitari;
d)  garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
e)  consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

La valutazione degli studenti delle università telematiche, tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi delle università stesse, da parte dei professori universitari e ricercatori. Questi ultimi saranno reclutati dalle Università on line secondo quanto stabilito dalla legge 3 luglio 1998, n. 210.
Per ulteriori informazioni sul testo del Decreto è possibile consultare il sito internet: www.giurdanella.it

a cura di Ilaria Baldi