Competenze dei dirigenti negli enti locali Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2003, n. 3717

23.06.2003

Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2003, n. 3717

I giudici di Palazzo Spada dispongono che mentre nell’Amministrazione statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti avviene ope legis, per le regioni e gli enti locali l’operatività del nuovo riparto di attribuzioni resta subordinata alla emanazione di atti organizzativi e normativi di livello sub primario.


Sebbene l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, art. 6, e integrato dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, art. 2, attribuisca ai dirigenti la competenza ad adottare i provvedimenti di vigilanza in campo edilizio e di irrogazione delle relative sanzioni (lettera f-bis), va osservato, tuttavia, che la disposizione in esame, nelle proposizioni iniziali, prescrive anche che i poteri in essa elencati sono attribuiti ai dirigenti ‘secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente’.

Come ritenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. II 28 aprile 1999 n. 535), già la lettera della norma induce la convinzione che lo spostamento delle competenze non sia automatico ma resti subordinato alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari atte a determinare le modalità per l’espletamento delle funzioni demandate ai dirigenti. Il precedente comma 2, del resto, espressamene prescrive l’obbligo di uniformare la normativa interna al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e quelle di gestione spettanti ai dirigenti.

Ne consegue che la disposizione in esame detta una norma vincolante ma di carattere programmatico, destinata ad essere recepita dall’ordinamento di ciascun ente.

La tesi trova conferma nell’art. 27 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, successivamente, quindi alla modificazione dell’ordinamento degli enti locali di cui alla legge n. 127/97 ricordata più sopra. La disposizione prevede che le regioni, nell’esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della potestà statutaria e regolamentare, adeguano ‘ai principi di cui all’art. 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità’.

In mancanza dell?indispensabile normativa regolamentare di attuazione la competenza all’adozione dei provvedimenti impugnati deve ritenersi ancora appartenente al sindaco. Pertanto, la sottoscrizione da parte del sindaco, oltre che di un dirigente amministrativo, dell’ordinanza di sospensione dell’attività edilizia dichiarata abusiva, e del connesso ordine di riduzione in pristino non determina l’illegittimità dell’atto per incompetenza.

a cura di Vincenzo Antonelli