La prorogatio degli organi regionali: legittima la competenza delle Regioni’

05.06.2003

Corte Costituzionale, 5 giugno 2003, sent. n. 196

In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l’annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.

Giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n.1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso due leggi regionali, rispettivamente la legge della Regione Calabria n. 14 del 2002 e la legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, la prima relativa alla prorogatio degli organi regionali, la seconda, di contenuto normativo più ampio, sulla durata degli organi regionali e sull’indizione delle rispettive elezioni. Ad avviso del ricorrente, entrambe le leggi violerebbero sia l’art.126 Cost., primo comma, in tema di scioglimento del Consiglio regionale, sia la riserva di legge statutaria di cui all’art. 123 Cost., primo comma. In relazione alla legge della Regione Abruzzo, il ricorrente ritiene peraltro che tutto il testo legislativo, riproducendo in maniera pressoché letterale la legge statale n.108 del 1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), senza tuttavia stabilire il limite di efficacia delle nuove disposizioni, sia viziato da illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, secondo e quarto comma.
La Corte, chiamata ad esprimersi sulla questione, propone una ricostruzione generale dell’assetto delle competenze Stato-Regioni in materia di elezione e durata in carica dei Consigli regionali. Mentre, infatti, il testo originario dell’art.122, primo comma, riservava alla legge statale la disciplina del sistema di elezione dei Consigli regionali, la legge cost. n.1 del 1999 ha trasferito alla legge regionale la competenza in esame, nei limiti dei principi fondamentali definiti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Anche se lo Stato non interviene a dettare i principi fondamentali, ferma restando la validità del principio di continuità dell’ordinamento (che prevede che le leggi statali in materia continuino a mantenere la loro efficacia fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali), la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni. Rimane, tuttavia, la circostanza che, non essendo ancora stati adottati i nuovi Statuti regionali, dovendosi applicare la disciplina transitoria di cui all’art.5 della legge cost. n. 1 del 1999, gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in materia elettorale sono estremamente esigui.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene non fondata la censura per cui l’intero testo legislativo della legge abruzzese, recependo la legge statale n. 108 del 1968, sarebbe integralmente illegittima per violazione dell’art.117 Cost. Sempre in relazione alla legge abruzzese, la Corte ritiene non fondate le censure relative all’art.2 della legge regionale (che attribuisce al Presidente della Giunta l’emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni), all’art. 3, comma 2 (che disciplina il termine iniziale per lo svolgimento delle elezioni), all’art.3, comma 6 (sul termine ad quem per l’indizione delle elezioni). Risultano invece fondate le questioni di illegittimità relative all’art.4 della legge della Regione Abruzzo (che attribuisce al Presidente della Regione la competenza ad emanare l’atto che rende esecutivo il riparto delle spese per gli adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali in caso di loro contemporaneità), all’art. 3, comma 1 (che viola la competenza statale di cui all’art. 122, primo comma Cost. sulla durata del Consiglio regionale), all’art.3, comma 7 (sulla decorrenza del termine ad quem di tre mesi dalla scadenza del termine per l’azione revocatoria in caso di annullamento delle elezioni).
In relazione al tema principale della sentenza in esame, quello della prorogatio degli organi regionali dopo la scadenza, lo scioglimento o la rimozione, i rilievi della Corte sono riferiti ad entrambe le leggi regionali impugnate.
In seguito all’entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999, la Corte ritiene che la competenza a disciplinare la prorogatio vari a seconda del motivo del rinnovo del Consiglio regionale: in caso di scadenza naturale del mandato, la disciplina dell’eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali deve ritenersi di competenza dello Statuto della Regione, mentre non è da condividersi la tesi secondo cui tale competenza spetterebbe alla legge statale, in quanto la prorogatio non incide sulla durata del mandato elettivo. Alla stessa conclusione si giunge nel caso di rinnovo del Consiglio per annullamento giurisdizionale delle elezione, salvi i limiti che la Regione incontra in forza della competenza statale esclusiva in materia giurisdizionale. Diversa, tuttavia, è la situazione, nel caso di scioglimento o rimozione sanzionatori ai sensi dell’art. 126 Cost: trattandosi di un intervento repressivo statale, la Corte ritiene che spetti alla legge statale anche la disciplina dell’eventuale prorogatio.
In conclusione, la legge regionale è priva di competenza in tema di disciplina della prorogatio degli organi regionali, almeno fino a quando lo Statuto, o la legge regionale, non abbiano fissato i principi e le regole fondamentali. Alla luce di queste considerazioni, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 14 del 2002 e degli artt. 3 (nella parte in cui introduce le disposizioni di cui ai commi 1, 2 – secondo e terzo periodo, 3, 4, 5 e 7 dell’art.3 della legge n.108 del 1968) e 4 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002.

Giurisprudenza richiamata:
– sul principio di continuità per cui le leggi statali mantengono la loro efficacia finché non vengono sostituite dalle leggi regionali: Corte Costituzionale, sent. n. 14 del 1973 e n. 376 del 2002; ord. n. 269 del 1974 e n.383 del 2002;
– sul principio per cui la legge regionale può disciplinare le nuove materie di sua competenza anche se lo Stato non interviene a dettare i principi fondamentali, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla preesistente legislazione statale: Corte Costituzionale, sent. n. 282 del 2002;
– sulla circostanza per cui, ai sensi della legge statale n. 108 del 1968, a partire dal 46° giorno anteriore alle elezioni e fino alla scadenza del mandato, i Consigli regioni dispongono di poteri attenuati, analoghi a quelli degli organi legislativi in prorogatio: Corte Costituzionale, sent. n. 468 del 1991 e n. 515 del 1995;
– sull’’armonia’ degli Statuti con i principi ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione: Corte Costituzionale, sent. n. 304 del 2002

a cura di Elena Griglio