Esercizio di fatto di mansioni superiori Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3069

04.06.2003

Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3069

L’esercizio di fatto di superiori mansioni non fa sorgere alcun diritto né all’inquadramento giuridico né al relativo trattamento economico.


Invero, ritiene il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3069 del 2003 che si debba condividere l’orientamento, certamente più coerente con le caratteristiche del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo cui anche per quanto concerne la corresponsione di una maggiore retribuzione in relazione all’esercizio di fatto di funzioni superiori, la corresponsione può essere riconosciuta solo nell’ipotesi di una specifica previsione di legge o di regolamento.

Una giusta lettura della sentenza della Corte Costituzionale n.101/1995 conferma che il precetto di cui all’art.36 della Costituzione nell’ambito del rapporto d’impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione deve essere concretamente attuato attraverso adeguati provvedimenti normativi, non essendo il precetto immediatamente applicabile nell’ambito specifico del singolo rapporto d’impiego.

A tal riguardo si rileva che non sussiste nel comparto enti locali alcuna norma che consenta la retribuibilità per lo svolgimento di superiori funzioni; né stante la sua palese ‘specialità’ può essere estesa a tale personale la specifica previsione stabilita esclusivamente per il personale sanitario.

a cura di Vincenzo Antonelli