TAR Veneto, Sez. III, 26 maggio 2003, n. 3014
La controversia ha per oggetto l?affidamento della gestione delle aree commerciali all?interno della nuova aerostazione dell?aeroporto di Venezia. La ricorrente lamenta il mancato rispetto da parte della SAVE spa dell?obbligo della gara pubblica per la gestione delle aree commerciali.
La SAVE spa è una società a prevalente capitale pubblico che gestisce il sistema aeroportuale di Venezia. La Airport elite, società interamente controllata dalla SAVE spa e costituita con lo scopo di svolgere attività commerciali e fornire servizi attinenti al trasporto aereo, è la società risultante affidataria, senza alcun confronto concorrenziale, della gestione delle aree interne dell?aeroporto.
Il Collegio accoglie il ricorso e sostiene che la SAVE spa e la Airport elite srl sono degli organismi di diritto pubblico e in quanto tali soggetti alle regole dell?evidenza pubblica.
La giurisprudenza amministrativa (ex multis Consiglio di Stato, 27 ottobre 1998, n. 1478) è ormai concorde nel ritenere che ai fini dell?identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria è neutra e che il perseguimento di uno scopo pubblico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo.
La SAVE spa, ai sensi dell?articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, è destinata a seguire le procedure di evidenza pubblica ai fini della stipulazione di contratti con terzi. Inoltre lo stesso articolo 2 precisa che debbono considerarsi imprese pubbliche anche le imprese sulle quali soggetti pubblici esercitano, direttamente o indirettamente, un?influenza dominante. Da ciò discende che la Airport elite srl è anch?essa un organismo di diritto pubblico; essa infatti possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa: personalità giuridica, controllo pubblico, soddisfacimento di bisogni di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale.
Al riguardo il collegio chiarisce che per bisogno di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale non si intende la non imprenditorialità della gestione, ma la funzionalizzazione dell?ente al soddisfacimento di bisogni generali della collettività.
Al fine della determinazione della natura giuridica della Airport elite srl è irrilevante la circostanza che la società esercita anche altre attività non di interesse generale, poiché si tratta sempre di attività svolte nell?interesse e a favore della controllante. I giudici veneti infatti concordano con la giurisprudenza che sostiene come ?diversamente opinando si perverrebbe all?assurda conclusione che la creazione di società controllate, e quindi in sostanza strumenti alternativi a disposizione per il perseguimento, con una forma privatistica più duttile, degli interessi istituzionali, sarebbe un?agevole scappatoia percorribile dalle imprese pubbliche per sottrarsi alle regole delle gara comunitaria e, quindi, eludere a parità di interessi pubblici coinvolti, il perseguimento delle finalità concorrenziali perseguite dalle direttive con la creazione della categoria elastica degli organismi di diritto pubblico? (Tar Emilia Romagna, 7 novembre 2002, n. 118).
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