Demanio dello Stato e demanio delle Regioni Corte Costituzionale, 5-9 maggio 2003, n.150

13.05.2003

Corte Costituzionale, 5-9 maggio 2003, n.150

La Regione Molise ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio, in relazione a taluni provvedimenti adottati dall’ Agenzia del Demanio. Controversa è la natura demaniale di una vasta area sita in alcuni Comuni della Regione, dove a lungo si è svolta nel prevalente rispetto delle norme di legge una rilevante attività edificatoria. Lo Stato, se da un lato ha spesso promosso ed anche finanziato la realizzazione in quest’area di infrastrutture turistiche, dall’altro, non ha mancato di ribadire l’appartenenza di tale area al demanio marittimo. Da ultimo lo Stato e, per esso, l’Agenzia del Demanio, ha intimato ai soggetti in godimento di quegli immobili il rilascio degli immobili stessi, nonché il pagamento di un’indennità per l’occupazione abusiva. La Regione chiede che annullati gli ordini di sgombero dell’ Agenzia, la Corte dichiari che non spetta allo Stato, ma alla Regione stessa, la gestione del demanio marittimo, nonché, “ove occorra”, dichiari la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell’ art. 822 c. civ.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione.

La Regione Molise infatti, non rivendica la titolarità delle funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo (che comunque essa ritiene le competano ai sensi dei nuovi artt. 114, 117, 118 della Costituzione),…. o più semplicemente, non lamenta una vera e propria lesione della sua sfera di attribuzioni ad opera di un atto non legislativo dello Stato (cosa che avrebbe comunque giustificato la proposizione del conflitto di attribuzione ai sensi dell’ art. 134, Cost.). Quello che invece si contesta, è l’appartenenza allo Stato dei beni costituenti “demanio marittimo”. Incorrendo in un’evidente interpretazione estensiva delle statuizioni normative che hanno di volta in volta “delegato o conferito” alle Regioni le funzioni amministrative concernenti i beni del demanio marittimo, la Regione Molise conclude nel senso che ad essa spettino tutte le funzioni amministrative (…e non solo quella di rilascio delle concessioni) concernenti il demanio marittimo (….e non solo turistico – ricreativo). Premesso che per la Regione Molise, la gestione amministrativa del demanio marittimo non può andare disgiunta dalla proprietà dei beni che lo costituiscono, non ha più senso parlare del demanio dello Stato come qualcosa di distinto dal demanio delle Regioni, come confermerebbe il nuovo titolo V della Costituzione, il cui art. 117 Cost., comma 2 e 3, non contiene riferimenti espressi né all’uno né all’ altro. Il che per la Regione, è ragione sufficiente ad inferirne che tutto quanto concerne il demanio marittimo rientri nelle competenza esclusiva delle Regioni (comma 4).
A prescindere dall’incerta ricostruzione del quadro normativo di riferimento posta in essere dalla Regione Molise, ed a prescindere dall’impossibilità di sollevare conflitto di attribuzione “….. se esso non investe funzioni attribuite alla Regione, ma queste siano rivendicate dalla Regione stessa invocando la titolarità del bene cui ineriscono” ovvero “….al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge, che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti (o comportamenti) impugnati [*], si osservi come il conflitto sollevato dalla Regione, e la sentenza pronunciata dalla Corte (per la quale “la nozione di demanio marittimo, un tempo espressiva di funzioni facenti capo esclusivamente allo Stato, con lo sviluppo delle autonomie è divenuta espressiva di una pluralità di funzioni, alcune delle quali rimaste allo Stato, altre “delegate” ai Comuni ed alle Regioni, altre ancora “conferite” alle Regioni……”) adombrino un sostanziale tramonto del concetto di demanio statale a favore di un nuovo concetto di demanio pubblico, come complesso di beni di cui sarebbero titolari oltre lo Stato, anche Regioni, Province e Comuni e Città metropolitane, che con esso concorrono a formare la Repubblica (art.114 Cost.). Si fa sempre più evidente cioè, la necessità di interpretare la nozione di demanio espressa dal diritto vigente secondo la logica federalista del nuovo titolo V.

[*] Corte Costituzionale, sentenza n.334 del 2000

a cura di Giuliana Bianchi